Canali Minisiti ECM

Cassazione, nessuna concorrenza sleale se il farmacista non rispetta gli orari imposti

Farmacia Redazione DottNet | 13/02/2013 21:28

L'interesse dei cittadini a trovare aperte le farmacie prevale sulla convenienza corporativa a limitare gli orari. Lo dispone  la sentenza 3080 emanata dalla Corte di Cassazione e pubblicata  dal Sole 24Ore relativa ad una vicenda accaduta ad Aversa in provincia di Caserta.  Una sentenza che inibisce l'Ordine dal sospendere per concorrenza sleale la farmacista che non rispetta l'accordo sottoscritto con i colleghi e alza le serrande anche nei turni e negli orari non previsti e afferma il diritto del farmacista in quanto imprenditore ad adeguarsi all'assetto concorrenziale del mercato.

  La suprema corte ha così cancellato la sanzione disciplinare della sospensione della professione per 30 giorni, disposta dall'Ordine dei farmacisti ad un collega, perché l'impegno preso è intesa giuridicamente inefficace dal quale non può nascere «alcuna aspettativa tutelabile». No quindi agli "accordi di cartello" per percorrere la strada dell'elasticità degli orari di apertura delle farmacie per rendere il servizio «più congeniale alle esigenze dei consumatori, evitando così che il bacino d'utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificiosamente». Sulla decisione dei giudici non ha influito in alcun modo la tesi secondo cui accordi di questo tipo sono necessari soprattutto al fine della sopravvivenza degli esercizi minori, ai quali va garantito un flusso di utenza tale da consentire loro di rimanere in vita e di non soccombere di fronte alla maggiore capacità di concorrenza di altri esercizi.

Per la Suprema Corte  si tratta infatti del normale sviluppo del mercato che premia le imprese più efficienti dal punto di vista della capacità di risposta alle esigenze dei consumatori. La sentenza ha quindi stabilito che il comportamento posto in essere dalla farmacista (e sanzionato dall’Ordine)  non è configurabile come concorrenza sleale ma piuttosto come un comportamento che tutela l’interesse superiore del cittadino. Né l’Ordine professionale, nel caso di specie, può affermare che la farmacista aveva “ingannato” i colleghi, venendo meno all’impegno preso, perché “da un’intesa giuridicamente inefficace non può nascere alcuna aspettativa tutelabile.”  Del tutto legittimo, quindi, che la farmacista decidesse di osservare orari differenti, dandone pubblicità agli utenti.

pubblicità

Se l’articolo ti è piaciuto inoltralo ad un collega utilizzando l’apposita funzione

Commenti

I Correlati

Screening (6.275) e monitoraggio all’aderenza terapeutica (824) i più richiesti

Mariastella Giorlandino: "Si riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo". Fofi: "Si riafferma la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici"

Marino (Unindustria) sugli esami in farmacia: "Soddisfatti da parole Schillaci"

In occasione dell'International Self-Care Day, 'rivolgersi al professionista per mettere al centro la salute'

Ti potrebbero interessare

Screening (6.275) e monitoraggio all’aderenza terapeutica (824) i più richiesti

Mariastella Giorlandino: "Si riafferma il doveroso e necessario rispetto del principio di legalità nell'agire amministrativo". Fofi: "Si riafferma la possibilità per il farmacista di effettuare vaccinazioni e test diagnostici"

Marino (Unindustria) sugli esami in farmacia: "Soddisfatti da parole Schillaci"

In occasione dell'International Self-Care Day, 'rivolgersi al professionista per mettere al centro la salute'

Ultime News

Più letti