Il potenziamento del servizio di distribuzione dei farmaci, previsto dall'articolo 11 della legge sulle liberalizzazioni, non può prescindere da una pianificazione territoriale della distribuzione delle farmacie. È questa la posizione del Consiglio di Stato (clicca qui per leggere la sentenza completa), presa per la prima volta su questa materia.
La 'pianta organica' per la collocazione delle farmacie e' ancora necessaria anche perche' ''il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l'accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci'', si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato giunta dopo un ricorso per la possibilita' di trasferire una sede da parte di una titolare di farmacia di Lucca. ''Fa piacere che la sentenza abbia ribadito quello che noi sosteniamo da sempre, il fatto che sia necessaria una pianificazione 'organica', parola usata nell'ordinanza che ne ribadisce l'importanza'', dice Annarosa Racca, presidente di Federfarma, sottolineando che ''una pianificazione delle farmacie e' un vantaggio soprattutto per il cittadino''. Il dibattito e' in atto dallo scorso anno dopo che anche secondo l'interpretazione fornita dal ministero della Salute, si era soppressa la pianta organica con il decreto 'cresci Italia' (che ha tra l'altro abbassato il quorum per l'apertura delle farmacie e dato il via a nuovi concorsi in fase di conclusione). Nell'ordinanza (n. 751 del 1 marzo 2013) il Consiglio di Stato osserva anche che ''la novella introdotta dall'art. 11'' del decreto Creci Italia' ''non appare prescindere - con segnato riferimento all'istituzione di 'nuove farmacie' in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti - dal collegamento della sede dell'esercizio con le 'zone' in cui si articola il territorio comunale, per le quali va garantita l'offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione''. E anche che ''invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un piu' ampio accesso alla titolarita' delle farmacia, puntualizza che detto ampliamento e' teso a garantire una'piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico''.
La Fofi. ''Fa piacere constatare che quando si tratta dei principi cardine del servizio farmaceutico italiano, dalla titolarita' riservata al farmacista all'istituto della pianta organica, alla fine anche le controversie legali si risolvano a favore di chi ha sempre sostenuto che questi principi servono innanzitutto a garantire un elevato standard di assistenza ai cittadini''. Lo afferma Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), commentando l'ordinanza del Consiglio di Stato che ha ritenuto imprescindibile un sistema di localizzazione sul territorio delle farmacie, intervenendo sul ricorso di un titolare che intendeva trasferire la sede della sua farmacia. ''Va anche sottolineata l'importanza di quanto scritto dal giudice, ovvero che anche le innovazioni contenute nel decreto Cresci Italia non potevano configurare la cancellazione di qualsiasi criterio geo-demografico per stabilire la sede delle farmacie, in particolare per le nuove aperture'' prosegue Mandelli. ''Ne esce smentita, del resto, l'interpretazione che della norma aveva dato lo stesso ministero: si puo' anche parlare di zone e di zonizzazione anziche' di pianta organica, ma il concetto - conclude - resta lo stesso e, come sottolinea l'ordinanza, e' posto innanzitutto a tutela del cittadino''.
L'interpretazione legale. La questione è stata sollevata, come accennato in apertura, da una vertenza sul trasferimento di una farmacia poiché, se prima di questa norma (marzo 2012), poteva avvenire solo nei limiti della sua sede previsti dalla pianta organica, con un'autorizzazione dell'autorità e previa verifica di idoneità della nuova collocazione, l'interpretazione, da parte del ministero della Salute dell'articolo, avrebbe soppresso la pianta organica, facendo così venir meno le singole sedi e i relativi confini. Ciò renderebbe possibile, spiegano gli avvocati di Iusfarma, il trasferimento delle farmacie anche in posizioni molto distanti da quella di provenienza, se ciò ne avesse migliorato la distribuzione complessiva, e non a caso i diversi Tar, che hanno preso in esame la questione, l'hanno interpretata e risolta in modi diversi. Da ultimo anche il Consiglio di Stato se ne è occupato, concludendo che, poiché il nuovo quadro normativo prevede che a tutte le "zone" in cui si articola il territoriale comunale, vada garantita l'offerta dei farmaci in condizioni di accessibilità e pronta fruizione , la presenza di farmacie non può prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell'organica distribuzione delle sedi. Vale a dire, concludono gli esperti, che secondo i magistrati per avere una distribuzione razionale delle farmacie sul territorio, nell'interesse pubblico, «è necessaria una qualche forma di pianificazione da parte dell'autorità, pur non precisando che essa debba coincidere con la tradizionale pianta organica o con eventuali nuovi strumenti». Dunque, va escluso che le farmacie «possano trasferirsi a prescindere da qualsiasi vincolo laddove ne possa derivare, a giudizio dell'autorità, una migliore distribuzione».
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Fonte: iusfarma, Federfarma, Consiglio di Stato, Fofi
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