Certezza del diritto e semplificazione della burocrazia devono andare di pari passo, anche in campo sanitario. Lo spiega chiaramente il documento “Ricetta elettronica e certificati telematici: criticità in tema di dematerializzazione del dato e del documento sanitario” (clicca qui per scaricare il documento completo), elaborato da Giancarmine Russo - segretario generale della Società italiana di telemedicina e sanità elettronica (Sit) - con la collaborazione con Chiara Rabbito che sarà presentato in occasione degli stati generali della memoria digitale in programma venerdì prossimo a Roma.
Il testo nei suoi numerosi e accurati passaggi chiarisce i motivi per cui l’ambita (dal Governo) rivoluzione digitale, nonostante i molteplici progressi compiuti, risulti ancora incompleta rispetto agli obiettivi essenziali da raggiungere, cioè la semplificazione del processo di creazione, trasmissione e acquisizione dei certificati medici e delle ricette elettroniche. Secondo il documento occorrono in particolare la firma digitale e le norme riguardanti il processo di conservazione. Un’altra criticità arriva dalle lacune che presentano i sistemi di gestione documentale, in particolare per quanto riguarda il profilo della protezione dei dati personali. Secondo la Sit, piuttosto che ridurre il numero dei caratteri del pin d’accesso ai servizi online, è necessario aumentare il numero dei medici in possesso di una smart card basata su tecnologia Cns/Cie con un dispositivo di firma digitale on board o tramite altri dispositivi sicuri. Inoltre i ricercatori della Sit precisano anche che i certificati telematici e le ricette elettroniche “devono essere finalizzati essenzialmente al miglioramento dello stato di salute e dei percorsi clinico-assistenziali, processi per i quali, oltre all’appropriatezza, è determinante, e giuridicamente rilevante, l’efficienza e l’efficacia dell’azione giuridica del medico”.
Altro fattore negativo e contestabile arriva dall’uso dell’username e delle password ai fini dell’autenticazione che inizialmente doveva essere previsto soltanto per la fase iniziale di implementazione dei sistemi informatici, mentre sembra aver assunto forma definitiva. Un problema legato soprattutto “all’impossibilità di individuare con certezza l’autore dell’operazione effettuata per via telematica tanto più che il Codice dell’amministrazione digitale, così come modificato dal decreto legislativo 235/2010 non prevede più il termine ultimo del 32 dicembre 2010 entro cui era possibile accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla Cie o dalla Cns”.
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Fonte: Sit
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