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Federfarma: le istruzioni alle sedi territoriali per far applicare la sospensiva sulle eparine

Farmaci Redazione DottNet | 02/04/2013 15:51

Le Regioni che avevano già applicato la determina sulle eparine e non hanno ancora provveduto a recepire la sospensiva del Tar Lazio siano informate tempestivamente dalle Federfarma territoriali. Sono le istruzioni diramate dal sindacato titolari a 24 ore dalle due ordinanze che hanno dato alle farmacie il primo round nella contesa con l’Aifa.

 L'incontro terminerà soltanto a metà luglio con la sentenza di merito, ma intanto Federfarma intende ricavare il massimo utile dal punto conseguito ieri. Anche perché si tratta di un punto pesante: a parte il conseguimento della sospensiva (che spesso “anticipa” il giudizio di merito del giudice amministrativo), le motivazioni con cui il Tar ha giustificato la propria decisione riconoscono la legittimità delle considerazioni avanzate dal sindacato. E ribadiscono che le decisioni riguardanti classificazione e regime distributivo dei farmaci devono rispondere prioritariamente a esigenze farmacologiche e di tutela della salute piuttosto che a necessità economiche.  Per Federfarma, si tratta di indicazioni che potrebbero essere estese anche oltre i confini della vicenda amministrativa. Non a caso, della sospensiva si parlerà nell’incontro in programma a breve tra i vertici della Federazione e il direttore generale dell’Aifa, Luca Pani, incontro dedicato per l’appunto alla gestione del Pht e al problema dell’innovazione sul territorio.

 Ma il sindacato sta anche studiando quale uso fare con le Regioni delle due ordinanze. Ed è qui che entrano in gioco le Federfarma territoriali: alle quali innanzitutto spetterà vigilare perché la sospensiva venga immediatamente applicata (con il ritorno delle eparine nell’alveo della distribuzione convenzionata) laddove la determina Aifa aveva cominciato a trovare applicazione. E poi eventualmente giocare d’attacco. «Le ordinanze» avverte infatti la Federazione nella circolare diffusa oggi per istruire le associazioni territoriali « non hanno valore per quei casi nei quali la Regione abbia sottratto le eparine all’ordinaria distribuzione convenzionata prima della determina del 12 febbraio». Tuttavia, il tenore delle motivazioni addotte dal Tribunale agevola un’eventuale richiesta delle Federfarma perché siano rivisti anche questi provvedimenti.

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Fonte: Federfarma

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