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Telemedicina e privacy in farmacia: come comportarsi

Farmacia Redazione DottNet | 16/04/2013 14:16

Sono molti i servizi offerti dalle farmacie, tra cui la telemedicina, ovvero la raccolta di dati ed informazioni che poi vengono inviate ad un professionista sanitario, il quale a sua volta farà pervenire in farmacia un referto o un parere destinato al paziente, in particolare in telecardiologia oppure, ultima frontiera, la  teledermatologia.

In un progetto di telemedicina è necessario valutare preventivamente in capo a chi risiede la titolarità dei dati, avendo riguardo a chi decide come trattare il materiale. Sul sito Altalex è apparso un interessante e valido articolo in cui si precisano i termini della questione e come comportarsi di volta in volta.  Volendo semplificare, in genere se il soggetto che riceve i dati è una struttura organica (quale ad esempio una struttura ospedaliera), allora solitamente il soggetto ricevente è il titolare del trattamento, che nomina la farmacia quale responsabile del trattamento, la quale a sua volta nominerà i collaboratori quali incaricati al trattamento. Nel caso in cui invece la farmacia si avvalga dell’opera di un singolo professionista esterno, la farmacia potrebbe essere il titolare del trattamento che nomina il professionista quale responsabile o, talvolta, quale incaricato al trattamento. Tuttavia si può sottacere che in alcuni casi sussiste la contitolarità dei dati, ad esempio nel caso in cui la farmacia e il professionista o la struttura cui vengono inviati i dati, decidano assieme come trattare i dati degli interessati. Altro aspetto da non trascurare quando una farmacia partecipa ad un progetto di telemedicina è quello relativo all’informativa ed al recepimento del consenso degli interessati.  Infatti la farmacia dovrà necessariamente fornire l’informativa e recepire il consenso prima di effettuare il trattamento dei dati del paziente, ma prima dovrà valutare se nell’informativa viene correttamente esplicitato il ruolo della farmacia e se l’eventuale rilascio del consenso permette alla farmacia di trattare i dati sensibili dell’interessato (tra cui ad esempio lo stato di salute o l’andamento di una terapia), in aggiunta ai dati personali identificativi del cliente (quali ad esempio nome, cognome e codice fiscale).

  Usualmente un servizio di telemedicina prevede l’invio di alcuni dati rilevati in farmacia al soggetto esterno deputato alla loro valutazione; inoltre sovente è previsto anche l’invio di un referto o parere dal valutatore alla farmacia. La rilevazione ed il successivo invio dei dati dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del Codice privacy), quindi tra l’altro, l’accesso ai terminali dove vengono memorizzati i dati dovrà avvenire tramite un account personale, i dati sensibili andranno trattati disgiuntamente dai dati identificativi dei pazienti (ad esempio utilizzando tecniche crittografiche) e l’invio dovrà avvenire tramite canali protetti, tra cui PEC o FTP ovvero tramite l’utilizzo di web services.  Aspetto controverso in tema telemedicina è quello relativo all’eventuale notificazione del trattamento al Garante. Al riguardo, premesso che comunque bisogna sempre analizzare il progetto di telemedicina prima di poter fornire una risposta sulla necessità o meno di notificare il trattamento, ricordiamo che il Garante nel 2004 aveva stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie possono avvalersi di diverse applicazioni telematiche e di telemedicina senza dover per ciò stesso notificare. Ad esempio, essi non devono notificare se, unicamente:

• utilizzano semplicemente uno o più computer nel proprio ufficio;

• si avvalgono della posta elettronica per dialogare con assistiti e pazienti, inviando o ricevendo e-mail anche nei rapporti con terzi;

• effettuano prenotazioni nell’interesse degli assistiti, sempre per posta elettronica o in rete;

• trasmettono per via informatica o telematica un file contenente dati sulla salute o sulla vita sessuale;

• condividono eventualmente con altri professionisti nello stesso studio medico, in rete unicamente locale, una serie di dati relativi a pazienti curati in comune o per i quali si procede comunque ad uno scambio di valutazioni;

• annotano sul proprio computer, o li conservano senza creare un’apposita banca dati (ad esempio, nell’elenco delle e-mail trasmesse), dati relativi a servizi prestati per via telematica, ma senza utilizzare una banca dati per prestare il servizio.

 

Ultimo aspetto su cui è necessario richiamare l’attenzione è quello relativo alla ricezione in farmacia dei referti rilasciati in seguito all’invio dei dati, infatti nel caso in cui la ricezione di tali avvenga tramite posta elettronica o mediante l’accesso ad un sito web da cui stampare il documento è necessario che tali progetti di refertazione vengano sviluppati attenendosi a quanto previsto dal Ministero della Salute (Decreto 8 luglio 2011, Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2011, n. 229) e dal Garante in tema di prenotazioni e ritiro analisi in farmacia, oltre che alla deliberazione 19 novembre 2009, n. 36 sui referti on-line.

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Fonte: altalex

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