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Per il Tar del Lazio i comuni possono istituire nuove sedi per le farmacie

Farmacia Redazione DottNet | 02/05/2013 16:40

L’ultima decisione del tar del Lazio scioglie altri dubbi sull’individuazione delle farmacie ai sensi dell’articolo 11 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012. La seconda Sezione Bis del TAR Lazio (16 aprile 2013 n. 3829) si è espressa sull’infondatezza della questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n. 1/2012, nella parte in cui viene consentito ai comuni di istituire nuove sedi farmaceutiche.

“E’ infondata – si legge nella sentenza -, la questione di incostituzionalità della nuova disciplina del servizio farmaceutico, definita dal D.L. n.1/2012 conv. nella L. n. 27/20012, nella parte in cui  è consentito ai comuni di mantenere la titolarità di farmacie e, al tempo stesso, è ad essi attribuita la potestà di istituirne altre da assegnare a privati (in concorrenza con i punti vendita comunali). La complessiva disciplina del D.L. n. 1/2012 e della L. n. 475/1968, anch’essa in parte riformata dalle nuove disposizioni, continua la sentenza in parola, definisce parametri rigorosi sia nell’indicare il rapporto tra sedi farmaceutiche e popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti, ai sensi dell’art. 11, c. 1, del D.L. n. 1/2012), sia nello stabilire le distanze minime tra un punto vendita e l’altro (200 mt, ai sensi dell’art. 1, c. 7, della L. n. 475/1968).   Peraltro, i comuni non decidono da soli, ma sono obbligati – ai sensi dell’art.

2, comma 1, della L. n. 475/1968, come modificato dal D.L. n. 1/2012 – ad acquisire i pareri delle aziende sanitarie e degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio. Pareri non vincolanti, ma che consentono agli operatori sanitari pubblici e ai rappresentanti dei farmacisti privati interessati a garantire l’equa concorrenza tra le sedi farmaceutiche di esprimere le loro posizioni in rapporto alle proposte dei comuni; posizioni che non possono dagli enti locali essere disattese immotivatamente senza infrangere le regole del giusto procedimento. Peraltro, nel caso di specie, non è possibile sostenere realisticamente che il Comune abbia operato in funzione di un proprio vantaggio commerciale, considerato che una delle due farmacie di nuova istituzione andrà a collocarsi nel centro storico della cittadina, ove già opera la farmacia comunale”.

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Fonte: Tar Lazio, QS

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