Il Comune che è proprietario di farmacie pubbliche si può trovare «in una situazione di possibile conflitto d’interessi» quando deve identificare le «zone» in cui dovranno aprire nuove farmacie. La titolarità, infatti, può indurre l’amministrazione a perimetrare le sedi «in modo tale da favorire le farmacie comunali, assicurando alle stesse un bacino d’utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali».
Sono le considerazioni con cui il Tar Veneto ha rimesso alla Corte costituzionale il dubbio di costituzionalità dell'articolo 11, secondo comma, del decreto “Cresci-Italia” e dell'articolo 2 (primo comma, secondo periodo) della legge 475/68, così come modificato dallo stesso decreto. E’ la prima volta che un Tribunale amministrativo fa proprio un ricorso in cui si sollevano questioni di legittimità costituzionale per conflitto d’interessi sulle norme che delegano ai comuni la perimetrazione delle Piante organiche. Sono stati fatti diversi tentativi (l’ultimo soltanto una settimana fa, a Trieste) ma finora erano stati tutti bocciati. L’ordinanza dei giudici amministrativi, depositata venerdì scorso, fa seguito al ricorso presentato un anno fa da un titolare di Treviso contro la delibera comunale che individuava le nuove sedi da mettere a concorso. Secondo il farmacista, le zone sarebbero state perimetrale in modo da privilegiare i bacini d’utenza delle otto farmacie municipali di cui l’amministrazione è titolare (attraverso una spa nella quale partecipa come socio di minoranza). In particolare, era la tesi del ricorrente, «si verificherebbe una situazione d’incompatibilità tale da incidere sul riparto delle competenze, nel senso che la titolarità di sedi farmaceutiche da parte del comune dovrebbe spostare la competenza regolatoria all’ente di livello superiore, ossia la Regione». Ne deriva quindi una «questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 comma 1 lettera c) e comma 2 del dl 1/2012 (il citato “Cresci-Italia”, ndr) poi convertito dalla legge 27/2012». Per il Tar Veneto il dubbio di legittimità costituzionale «non è manifestamente infondato». Per cominciare, i giudici hanno osservato che il «potere di regolazione del settore farmaceutico» affidato ai comuni dal “Cresci-Italia” «è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità». Il parametro dei 3.300 abitanti per farmacia, infatti, indica soltanto «il rapporto tra il numero totale delle farmacie da collocare nel territorio comunale e il numero totale degli abitanti del comune», non fissa «la popolazione di ciascuna zona».
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Fonte: Federfarma
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