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Concorso farmacie, si fa strada l’ipotesi dell’incostituzionalità

Farmacia Redazione DottNet | 22/05/2013 18:26

Il Comune che è proprietario di farmacie pubbliche si può trovare «in una situazione di possibile conflitto d’interessi» quando deve identificare le «zone» in cui dovranno aprire nuove farmacie. La titolarità, infatti, può indurre l’amministrazione a perimetrare le sedi «in modo tale da favorire le farmacie comunali, assicurando alle stesse un bacino d’utenza maggiore rispetto alle farmacie non comunali».

Sono le considerazioni con cui il Tar Veneto ha rimesso alla Corte costituzionale il dubbio di costituzionalità dell'articolo 11, secondo comma, del decreto “Cresci-Italia” e dell'articolo 2 (primo comma, secondo periodo) della legge 475/68, così come modificato dallo stesso decreto.  E’ la prima volta che un Tribunale amministrativo fa proprio un ricorso in cui si sollevano questioni di legittimità costituzionale per conflitto d’interessi sulle norme che delegano ai comuni la perimetrazione delle Piante organiche. Sono stati fatti diversi tentativi (l’ultimo soltanto una settimana fa, a Trieste) ma finora erano stati tutti bocciati. L’ordinanza dei giudici amministrativi, depositata venerdì scorso, fa seguito al ricorso presentato un anno fa da un titolare di Treviso contro la delibera comunale che individuava le nuove sedi da mettere a concorso. Secondo il farmacista, le zone sarebbero state perimetrale in modo da privilegiare i bacini d’utenza delle otto farmacie municipali di cui l’amministrazione è titolare (attraverso una spa nella quale partecipa come socio di minoranza). In particolare, era la tesi del ricorrente, «si verificherebbe una situazione d’incompatibilità tale da incidere sul riparto delle competenze, nel senso che la titolarità di sedi farmaceutiche da parte del comune dovrebbe spostare la competenza regolatoria all’ente di livello superiore, ossia la Regione». Ne deriva quindi una «questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 comma 1 lettera c) e comma 2 del dl 1/2012 (il citato “Cresci-Italia”, ndr) poi convertito dalla legge 27/2012». Per il Tar Veneto il dubbio di legittimità costituzionale «non è manifestamente infondato». Per cominciare, i giudici hanno osservato che il «potere di regolazione del settore farmaceutico» affidato ai comuni dal “Cresci-Italia” «è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità». Il parametro dei 3.300 abitanti per farmacia, infatti, indica soltanto «il rapporto tra il numero totale delle farmacie da collocare nel territorio comunale e il numero totale degli abitanti del comune», non fissa «la popolazione di ciascuna zona».

La legge impone ai comuni di distribuire le farmacie sul territorio in modo equo e tale da assicurare l’accessibilità del servizio farmaceutico, ma – continuano i giudici – tali criteri « non sono idonei ad assicurare un’imparziale zonizzazione delle farmacie, perché il comune ha comunque la facoltà di identificare zone, ciascuna con popolazione diversa, in modo che restino favoriti i titolari delle farmacie per le cui zone è stato previsto un maggior numero di abitanti e dunque un più ampio bacino d’utenza». Se poi il comune è proprietario di farmacie pubbliche, «non si ha solo una disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del potere regolatorio, ma un vero e proprio conflitto d’interessi». «La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Veneto» spiega a Filodiretto Bruno Nicoloso, docente di legislazione, organizzazione ed economia farmaceutiche e legale del ricorrente «fa riferimento non solo all’articolo 97 della Costituzione sulla trasparenza dell’attività amministrativa, già citato in precedenti ricorsi; per la prima volta chiama in causa anche agli articoli 41 e 118, sulla libertà d’iniziativa economica e sulla sussidiarietà verticale». Ora la palla passa alla Corte costituzionale, la cui decisione potrebbe rimettere in discussione parecchie delibere comunali: «Se il dubbio dovesse essere accolto» ragiona Nicoloso «la sentenza avrebbe valore erga omnes: dalla sua pubblicazione in avanti, tutti i comuni che sono titolari di farmacia dovrebbero rimettere l’individuazione delle sedi alla Regione; avrebbe invece valore retroattivo per tutti i comuni nei confronti dei quali sia stata sollevata in giudizio la questione d'illegittimità costituzionale». Come altri comuni del Veneto, per esempio Padova e Verona, sulle quali è prevista a giorni una seconda ordinanza del Tar.

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Fonte: Federfarma

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