Sta creando grande confusione – e anche apprensione - la sentenza del Tar Sicilia che di recente ha posto il veto sulla deliberazione del Commissario straordinario del comune di Palermo relativa alle 29 nuove sedi di farmacie.
Secondo Maurizio Cini, vicepresidente di Utifar: “L’annullamento si basa sul fatto che, secondo i ricorrenti, l’organo competente a stabilire l’istituzione e la localizzazione delle sedi doveva essere il Consiglio comunale e non il Commissario straordinario. La sentenza poi, giustamente, ricorda che la competenza in capo al Consiglio comunale deriva dalla drastica modifica della normativa in materia di farmacie che attribuisce, ora, i poteri di programmazione al comune, in luogo di quelli solamente consultivi quando l’istituzione delle sedi, con la revisione della pianta organica, spettava alle regioni. Questo pronunciamento si aggiunge così alla serie delle numerose altre sentenze concordanti con questa interpretazione, a fronte delle poche che sostengono la competenza della giunta comunale”. La nota diffusa da Cini continua aggiungendo che “a Palermo il 23 aprile 2012 non vi era il Sindaco, non vi era la Giunta comunale e nemmeno il Consiglio comunale. Il Sindaco, Diego Cammarata si era, infatti, dimesso nel gennaio 2012 e pertanto, con la nomina del Commissario straordinario, i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale furono assunti da questo. Si noti inoltre che la delibera è datata 23 aprile e cioè il giorno precedente alla scadenza dei termini prevista dall’art. 11 del “Cresci Italia” che così recita al comma 2: “Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
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Fonte: Utifar
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