Nei giorni scorsi la Regione Campania aveva emesso una norma che disponeva come curarsi fuori Regione (limitatamente ad alcuni interventi): il cittadino avrebbe dovuto richiedere alla Asl competente un’autorizzazione. Il Tar della Campania ha bocciato e annullato il decreto commissariale n.156 della Regione accogliendo così il ricorso presentato da una clinica di Formia nel Lazio.
Per i giudici “la Regione Campania avrebbe regolato la materia senza alcuna intesa con le Regioni di confine e in assenza di alcun accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, in contrasto con l’accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni (ed annessa Tariffa Unica Convenzionale); violazione dell’art. 8-sexies del d. lgs. n. 502 del 1992, che demanderebbe al Ministero d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la fissazione dei criteri per la compensazione dell’assistenza prestata ai cittadini in Regioni diverse da quella di appartenenza; violazione dell’art. 19 del Patto per la Salute adottato il 3/12/2009 in Conferenza Stato-Regioni, che contemplerebbe l’individuazione mediante accordi tra le Regioni confinanti di adeguati strumenti per governare il fenomeno della mobilità sanitaria”. Ma non solo “le ASL non avrebbero costituito le Commissioni che avrebbero il compito di rilasciare le autorizzazioni in questione; non sarebbe precisata neppure la composizione di tali organi”. E poi “la determinazione, concernente solo le Regioni limitrofe, sarebbe discriminatoria; le tabelle sui saldi di mobilità interregionale dimostrerebbero che altre Regioni avrebbero assorbito il maggior flusso di migrazione assistenziale; l’onere per la mobilità verso le Regioni limitrofe sarebbe inferiore a quello di altre Regioni”. E poi c’è la questione sollevata dal ricorrente rispetto alla “limitazione del diritto di libera scelta del luogo di cura violerebbe gli arttt. 13 e 32 cost., la cui restrizione non sarebbe giustificata o bilanciata da altre ragioni di pari rilevanza; sarebbe violato l’art. 3 cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza; emergerebbe anche il contrasto con l’art. 117 cost., atteso che il sistema dell’accreditamento sarebbe improntato al principio di uguaglianza tra le varie strutture per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni nell’intero territorio nazionale”.
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Fonte: tar Campania, qs
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