
I punti innovativi del regolamento includono l'obbligo di indicare la data di durata di conservazione minima (Pao, period-after-opening) dei prodotti accompagnata dal simbolo di una clessidra e l'obbligo della tracciabilità dell'intera filiera produttiva e distributiva di ogni singolo prodotto attraverso il numero di lotto, come già avviene nel campo alimentare e farmaceutico. Inoltre, le industrie che fabbricano belletti nel territorio europeo dovranno garantire le buone pratiche di fabbricazione e identificare una persona responsabile della tracciabilità dei prodotti. I cambiamenti sono stati decisi per agevolare le autorità di vigilanza del mercato e per facilitare i controlli da parte delle autorità competenti nei casi di reazioni avverse. Obblighi di legge più robusti anche per il 'safety report', un dossier di sicurezza che ogni produttore deve produrre per ogni singolo prodotto, a disposizione delle autorità.
Fonte: Commissione Ue




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