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Il Consiglio di Stato su sedi delle farmacie e ubicazione

Farmacia Redazione DottNet | 09/10/2013 16:49

Sulle sedi farmaceutiche arrivano le prime pronunce da parte del Consiglio di Stato che, con le decisioni n. 4667 e 4668 del 19.9.2013 si è nuovamente pronunciato sulla legittimità dei provvedimenti di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 convertito con L. 27/2012, più noto come “decreto Monti”.

Scrive l’avvocato Silvia Stefania Cosmo su isufarma.it che si tratta di alcuni temi già ampiamente dibattuti avanti i giudici di primo grado e sui quali il Supremo Collegio è intervenuto con una motivazione rigida e sintetica. Innanzitutto, prosegue il legale, le sentenze hanno affrontato il tema del numero dei nuovi esercizi farmaceutici che, come noto, nel rispetto del nuovo parametro di legge è di una farmacia ogni 3300 abitanti, salvo l’uso del resto se superiore alla metà. Proprio sull’apertura facoltativa attraverso l’utilizzo del “resto”, il Supremo Collegio ha precisato che “non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta” cioè “non si richiede l’accertamento di particolari condizioni o esigenze”. La statuizione sarebbe giustificata dal fatto che “il contesto e la ratio della riforma” esprimerebbero “il favore del legislatore verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici”. La decisione affronta poi il tema della individuazione delle zone in cui ubicare le nuove sedi farmaceutiche, sul punto è stato ribadito che il provvedimento ha natura discrezionale e che pertanto è sindacabile “solo per gravi ed evidenti errori di valutazione”. Si legge anche che “se la norma dispone che in un comune debba esservi una farmacia ogni 3.300 abitanti, ciò non significa che la popolazione delle singole zone debba corrispondere precisamente a questo numero … anche per l’ovvia considerazione che nessuno degli utenti è obbligato a servirsi della farmacia alla cui zona appartiene nominalmente la sua residenza”. In sostanza il Consiglio di Stato riconosce che la distribuzione delle farmacie rispetto al territorio ed alla popolazione debba essere per quanto possibile equilibrata tuttavia, nell’ambito della pianificazione delle zone, ritiene che occorra tener conto non soltanto della popolazione ma anche di fattori diversi da essa.

Sotto tale profilo viene individuato quale ulteriore criterio della pianificazione del servizio farmaceutico “la distanza” fra le farmacie e precisata l’importanza della relazione della superficie comunale con il numero di residenti riscontrando come – nel caso concreto – “la densità media” – poco più di 3700 – “rendesse difficile una collocazione fra le farmacie che non avesse una certa prossimità”. Infine, per quanto riguarda la competenza ad emanare il provvedimento comunale istitutivo delle nuove sedi, la sentenza risolve la questione statuendo sic et simpliciter la competenza della Giunta comunale. Secondo le due sentenze sarebbe ragionevole richiamare la giurisprudenza formatasi in pendenza della legge 142/1990 e del testo unico 267/2000 che si era attestata sul principio per il quale nel nuovo assetto degli enti locali la competenza del Consiglio comunale fosse passata alla Giunta. Si tratta di una tematica sulla quale i Tar sono intervenuti in modo più articolato e sulla quale, invece, il Consiglio di Stato minimizza, affermando che “se la normativa anteriore riteneva che la competenza fosse della Giunta, non vi è ora ragione di ritenere diversamente”: sennonchè in precedenza si trattava di esprimere un parere, mentre oggi il Comune interviene sulla pianta organica attraverso un provvedimento del quale lo stesso Consiglio di Stato ha ravvisato il carattere pianificatorio. Da ultimo il Collegio ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate in giudizio:

◾il legislatore statale non ha invaso la sfera riservata alla competenza legislativa regionale come già statuito dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 295/2009);

◾la previsione della competenza comunale per la formazione della pianta organica non viola il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. ma, all’opposto, ne costituisce un’attuazione perché “nella prassi di decenni si è affermato come momento saliente dell’iter decisionale quello comunale”; .

◾l’art. 41 Cost. non è violato in quanto l’amministrazione comunale, quale titolare di farmacie municipalizzate, non verserebbe in conflitto di interessi “almeno in sede di prima applicazione del decreto legge”.

Su quest’ultimo punto si nutrono perplessità e va da sé che una valutazione distinta caso per caso sia necessaria onde verificare che le Amministrazioni comunali non siano guidate esclusivamente dai propri interessi patrimoniali ma da quelli della collettività.

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Fonte: iusfarma

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