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Tar Toscana, la pianta organica non è stata abolita

Farmacia Redazione DottNet | 25/11/2013 16:32

Una sentenza del Tar della Toscana potrebbe servire come precedente per altri ricorsi simili. Secondo il Tribunale amministrativo, che in pratica dopo un anno fa dietro front su una decisione analoga, il decreto “Cresci-Italia” non ha abolito il numero chiuso per le farmacie e dunque la loro distribuzione sul territorio non può prescindere da una pianificazione autoritativamente esercitata dal comune”.

I giudici amministrativi così hanno respinto il ricorso con cui una titolare di Lucca aveva impugnato la delibera comunale che le negava il trasferimento della farmacia in altra sede. In prima battuta, il Tar aveva accolto l’istanza di sospensione presentata dalla farmacista, in base alla tesi che il decreto “Cresci-Italia” avesse “comportato l’abolizione della pianta organica e quindi delle sedi”. L’ordinanza, risalente al gennaio scorso, era stata però rivista due mesi dopo dal Consiglio di Stato, che in appello contestò le conclusioni dei giudici toscani: la pianta organica non è stata superata, scrisse la Corte, perché “il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell'organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie”. Nella sentenza di merito emessa mercoledì, il Tar è così tornato sulla vicenda confermando l’indirizzo del Consiglio di Stato. “La conclusione cui è giunta la giurisprudenza - scrivono i giudici toscani - è quella di ritenere che, al di là delle modifiche, quello delle farmacie è comunque rimasto un numero chiuso”.

Pertanto, prosegue la sentenza, “la valutazione dell’istanza di trasferimento da parte del titolare di una farmacia non può che essere valutata all’interno di un quadro programmatorio che si vede il rapporto fra il numero degli esercizi e le zone comunali”. Secondo Bruno Nicoloso, docente di legislazione, organizzazione ed economia farmaceutiche “questa è la prima sentenza di merito pronunciata dal Tar Toscana sulla pianta organica, in cui si riconosce la vigenza di tale strumento di territorializzazione primaria del servizio farmaceutico e la valenza delle circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche”.  

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Fonte: federfarma, tar

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