
La notizia dell’indagine è stata ufficializzata oggi dal Garante con un comunicato, nel quale si ipotizzano a carico dell’azienda «comportamenti contrari al divieto di intese verticali restrittive della concorrenza nei rapporti con la propria rete di rivenditori e grossisti», mediante il ricorso a «prezzi minimi di rivendita, esclusive territoriali assolute e obblighi di non concorrenza a tempo indeterminato». In particolare, l’Authority punterà la lente sugli elementi raccolti nel corso di alcune ispezioni effettuate in collaborazione con il gruppo Antitrust del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza: un accordo commerciale concluso tra Enervit e il titolare di una farmacia/sito internet, che «prevede la fissazione di un prezzo minimo di rivendita, con riferimento ai prodotti a marchio Enerzona»; l’invito rivolto da Enervit alla rete dei propri rivenditori online a «non superare una percentuale massima di sconto sulle vendite via internet»; l’informativa, diffusa da Enervit presso i propri rivenditori, contenente «un invito a non vendere i prodotti in lingua italiana al di fuori dei confini nazionali»; i contratti di distribuzione tra Enervit e i propri concessionari, che «contengono un divieto di vendite al di fuori del territorio o di gruppi di clienti attribuiti in esclusiva e un patto di non concorrenza di durata indeterminata».
Secondo l’Antitrust, l’accordo tra Enervit e il farmacista/rivenditore online «potrebbe fare parte di una più ampia strategia commerciale finalizzata all’imposizione di prezzi minimi di vendita a tutti i suoi rivenditori, eventualmente in relazione anche ad altri marchi».
Fonte: federfarma
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