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Enpaf, lo schema di assistenza continuativa

Previdenza Redazione DottNet | 27/02/2014 13:34

La crisi economica che negli ultimi anni ha colpito il Paese ha coinvolto anche le categorie professionali e non ha lasciato indenni i farmacisti, per questo motivo l’attività della Sezione assistenza dell’Enpaf ha guadagnato negli ultimi tempi una ribalta che in precedenza non aveva mai avuto. Anche per questo, non tutti gli iscritti hanno adeguata conoscenza delle agevolazioni che l’ente di previdenza garantisce, né sanno di essere o no in possesso dei requisiti utili per accedere a tali servizi.

Innanzitutto, è utile ricordare che la Sezione si finanzia in virtù di un contribuito specifico uguale per tutti gli iscritti, pari per il 2014 a 29 euro. Lo prevede uno dei cinque articoli, dal 37 al 41, che nel Regolamento dell’ente trattano il tema. Si tratta di disposizioni generali da integrare annualmente con interventi attuativi del Consiglio di amministrazione. Tali interventi sono adottati mediante delibera e specificano i requisiti – di reddito innanzitutto – che danno diritto all’assistenza. Per quest’anno gli indirizzi sono quelli dettati dalla delibera 47 del 21 ottobre scorso.
Il quadro che risulta da Regolamento e delibera disegna per il 2014 un’assistenza è strutturata su due tipologie di prestazione: quelle continuative e quelle straordinarie, cioè “una tantum”. Queste ultime, a loro volta, si dividono in prestazioni destinate alla copertura di eventi specifici che riguardano la vita degli iscritti e quelle indennitarie, dirette principalmente a integrare il reddito degli iscritti stessi.
In questo articolo si tratteranno le caratteristiche dell’assistenza continuativa, sotto la quale si collocano il sussidio continuativo mensile e il sussidio continuativo per figli con grave disabilità. Il primo è stato previsto dall’ente per sostenere:

- farmacisti pensionati Enpaf che abbiano compiuto il 65° anno di età;
- farmacisti iscritti che abbiano compiuto il 65° anno di età e abbiano almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione, ridotti a cinque in caso di pensionati di invalidità;
- superstiti del farmacista che aveva i requisiti di iscrizione e contribuzione di cui sopra, nell’ordine seguente: al coniuge che abbia compiuto il 65° anno di età; in mancanza.

ai figli fino a 21 anni o fino a 26 anni, se studenti universitari per la durata legale del corso di laurea; in mancanza del coniuge o dei figli, al genitore che abbia compiuto il 65° anno di età.

L’altro è il sussidio continuativo a favore dei farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione, che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale (accertamento a cura dell’Enpaf). Il sussidio ha natura di rimborso forfettario delle spese connesse alla condizione del figlio e viene corrisposto al farmacista genitore (o alla persona che abbia la tutela legale o giudiziaria o, in caso di decesso del farmacista, al disabile stesso se capace o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria).
Il riconoscimento del un sussidio continuativo è connesso alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, espressa da tutti i redditi della famiglia compresi quelli eventualmente non imponibili ai fini Irpef. Rientrano tra i componenti il nucleo familiare  oltre al richiedente:

- il coniuge non separato, fiscalmente a carico del richiedente o con proprio reddito;
- i figli e gli altri soggetti, ancorché non conviventi, fiscalmente a carico del richiedente o di uno degli altri componenti il nucleo familiare;
- i figli e gli altri soggetti con proprio reddito, se conviventi.

A seconda della fascia di appartenenza l’assistenza continuativa va da 350 a 500 euro euro lordi mensili, quella ai disabili da 330 a 470 euro mensili. La diversità degli importi è determinata dalla circostanza che per l’assistenza continuativa si è considerato l’impatto dell’eventuale prelievo Irpef.
Nella valutazione preventiva delle condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente è rilevante soprattutto la proprietà immobiliari. Le regole attualmente in vigore sono particolarmente rigorose e stabiliscono che anche se il reddito annuo del nucleo rientra nelle fasce previste, la proprietà o l’usufrutto di beni immobili diversi dalla casa di abitazione e dalle relative pertinenze da parte di uno dei suoi componenti fa presumere l’inesistenza delle condizioni di bisogno economico. In presenza di proprietà parziarie, ove l’imponibile complessivo sia superiore a 2.000 euro, si esclude la condizione di bisogno economico. La disciplina delle proprietà immobiliari riguarda anche le prestazioni straordinarie disciplinate annualmente dalla delibera consiliare.
La domanda di assistenza deve essere indirizzata all’Ordine presso il quale il farmacista è o è stato iscritto. L’Ordine esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante e trasmette la pratica all’Enpaf per la decisione definitiva. L’Agenzia delle entrate, con risoluzione datata 23 marzo 2012, ha sostenuto che le prestazioni assistenziali Enpaf sono tassabili nel caso in cui sostituiscano o integrino redditi imponibili. Sono, quindi, assoggettabili a Irpef le prestazioni erogate a sostegno del reddito, non quelle dirette a rimborsare spese; per queste ultime se le spese sono già state detratte o dedotte per il loro intero ammontare il relativo sussidio sarà oggetto di tassazione separata; se il rimborso Enpaf è precedente, invece, dovrà essere scomputato dall’importo detraibile o deducibile.

 
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 Fonte: enpaf, federfarma

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