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Cassazione, lo specializzando è responsabile. Il ruolo dell'equipe

Sanità pubblica Redazione DottNet | 04/06/2014 20:58

l medico specializzando risponde per gli errori commessi durante il periodo di formazione in caso di danni ai pazienti. E’ quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n.6981/2012 che ha condannato a due anni di reclusione un medico specializzando per aver erroneamente operato all’interno della struttura sanitaria presso la quale stava svolgendo il suo tirocinio.

 

Nonostante l’attività dello specializzando debba avere principalmente un fine formativo, non è esente da responsabilità, qualora la sua attività arrechi un danno al paziente. Il medico in formazione, da un punto di vista legale e giurisprudenziale, nel momento in cui prende in cura un paziente, è responsabile degli atti compiuti e in caso di esito avverso, non può sottrarsi, sostenendo a propria discolpa, il fatto di non essere stato affiancato da un tutor. Egli, pur non godendo di piena autonomia decisionale, non è un mero esecutore della prestazione e dunque, si ritiene responsabile per eventuali errori commessi. Qualora non si ritenga all’altezza della prestazione affidatagli, può legittimamente rifiutarsi di eseguirla a salvaguardia del paziente.

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Lavoro in equipe: L’ipotesi più ricorrente che vede coinvolti gli specializzandi è quella del lavoro in equipe che solitamente comporta la responsabilità di tutti gli operatori che hanno concorso nella verificazione del danno al paziente. Ovviamente in sede di giudizio si potrà affermare una minore responsabilità a carico dello specializzando, a fronte della ridotta esperienza del soggetto in formazione, con riduzione della pena in caso di condanna.

 

Presenza del tutor e ore di formazione: Gli atti medici devono essere effettuati con il supporto del proprio tutor; egli non deve in alcun modo provvedere alla copertura delle guardie mediche in assenza del medico supervisore che deve essere fisicamente presente. La sua attività non è infatti assimilabile all’attività professionale autonoma del medico dipendente dell’azienda sanitaria ove si opera. Egli infine deve svolgere un numero di ore pari a quello svolto dal medico del S.S.N a tempo pieno.

 

Informativa al paziente: Poiché comunque tra specializzando e paziente si instaura un rapporto di tipo professionale (definito in termini tecnici di Garanzia), alla base dello stesso vi è la corretta comunicazione al paziente, da parte del medico in formazione, della tipologia del suo ruolo, finalizzato alla formazione e pertanto non diretto alla sostituzione del personale ospedaliero, il solo preposto alla erogazione di prestazioni specialistiche. Nell’ambito dunque di una informativa completa a vantaggio del paziente è opportuno chiarire la posizione dello specializzando al fine di evitare che il malato stesso richieda diagnosi e si aspetti prestazioni specialistiche a chi deve ancora conseguire la specializzazione.

 

fonte: forexinfo

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