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Cassazione e indennità di turno: sì al pagamento giorni di riposo

Sanità pubblica Redazione DottNet | 04/12/2015 18:23

Sì al pagamento per i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti il debito orario giornaliero. Confermato invece che “l’indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata”

Importante sentenza della Cassazione sull'Indennità di turno: “Sì al pagamento per i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti debito orario giornaliero”. La Suprema Corte rigetta così il ricorso presentato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano dopo le precedenti pronunce del Tribunale di Pinerolo e della Corte di Appello di Torino.

Ma andiamo con ordine cominciando dalla sentenza depositata il 7 dicembre 2011 dalla Corte di Appello di Torino che di fatto conferma la pronuncia del Tribunale di Pinerolo al quale si erano rivolti i dipendenti dell'Asl di Orbassano. I lavoratori avevano chiesto la corresponsione dell'indennità per i dipendenti dei comparto Sanità in relazione alle giornate di assenza dal servizio per riposo compensativo, inteso sia come "sesto giorno" non lavorato, sia come riposo spettante per i minuti lavorati eccedenti "il debito orario teorico giornaliero" e, per l'effetto, aveva condannato l'Azienda ospedaliera convenuta al pagamento della predetta indennità maturata dal 5.5.2003 al 1°.1.2006, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione del diritto al saldo.


Alla sentenza l’Azienda ospedaliera, come detto, ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 4, e 44, comma 3 del c.c.n.l. 1994-1997 per il personale non dirigente del comparto Sanità richiamando altre misure e specificando come la normativa deve essere “interpretata nel senso che al personale turnista operante su cinque giorni alla settimana non può competere l'indennità nel sesto giorno, trattandosi di giornata di riposo a tutti gli effetti e non di una giornata di recupero riconosciuta a compensazione di un maggiore aggravio lavorativo”.

 

La Cassazione in merito precisa (sentenza Civile Sez. L Num. 24439 Anno 2015) che “in base al contratto collettivo della sanità, l'orario di lavoro settimanale è di regola di 36 ore articolate su cinque giornate lavorative, fatte salve le esigenze di continuità del servizio (è il caso del lavoro in turni). I tre turni necessari per la copertura delle 24 ore giornaliere sono di otto ore ciascuno. Ne consegue che in questo caso l'orario settimanale diviene di 40 ore (8 ore x 5 giorni lavorativi), pur restando fermo l'orario teorico contrattualmente previsto di 36 ore. Ne consegue che i lavoratori turnisti maturano il diritto a recuperare le ore settimanalmente prestate in più. Da tale ricostruzione dell'organizzazione del lavoro nel comparto della Sanità deriva che la giornata del sabato costituisce, di regola, una giornata "di non lavoro". Ai lavoratori turnisti, impegnati nella copertura delle ventiquattro ore giornaliere per tutti i giorni della settimana, deve essere accordato un giorno di riposo compensativo del maggior orario prestato che, sulla base della disciplina collettiva aziendale richiamata, ha cadenza mensile. Questa giornata è, senza dubbio, una giornata di riposo compensativo che, tuttavia, solo occasionalmente coinciderà con il sabato”.
 

 

Ma la Cassazione va oltre: “la norma collettiva precisa, tuttavia, che tale indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. Unica eccezione è quella in cui l'assenza dal servizio coincida con il godimento di un riposo compensativo. Nella sostanza, quindi, si tratta di un compenso strettamente connesso alla penosità del lavoro prestato in turni ed agganciato alla effettiva prestazione del servizio, con la sola deroga delle assenze che sono causalmente collegate a tale organizzazione del lavoro e funzionali al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa, rispetto all'orario normale contrattualmente convenuto di 36 ore, per effetto della necessità di copertura dei turni stessi”.

 

Ragione per cui “non si può condividere allora la ricostruzione della Corte territoriale che qualifica come giornata di riposo compensativo quella del sabato non lavorato per effetto della diversa distribuzione dell'orario di lavoro su cinque invece che su sei giorni lavorativi”. Così la Corte ha rigettato la domanda dell'Asl relativa al pagamento dell'indennità di turno per il sesto giorno e ha condannato l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano al pagamento, in favore dei controricorrenti, dell'indennità di turno per i giorni di riposo fruiti per effetto dei minuti eccedenti il debito orario giornaliero, oltre accessori nei termini di cui alla sentenza di primo grado”.

 

fonte: QS

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