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Manager Asl, mai più nominati dalla politica ma solo per meriti

Sanità pubblica Redazione DottNet | 31/07/2016 19:21

Approvato in cdm il decreto legislativo parte della riforma Madia della pubblica amministrazione.

Manager degli ospedali pubblici non più nominati dalla politica ma scelti in base a criteri di merito da un albo nazionale. La rivoluzione nella governance della sanità, come l'ha definita il ministro Lorenzin, è diventata realtà con l'approvazione in cdm del decreto legislativo che è parte della riforma Madia della pubblica amministrazione.

"Quando un ospedale non funziona spesso è perchè non funziona la direzione sanitaria - ha spiegato il ministro -. La differenza sul funzionamento la fanno i manager, poche centinaia di persone che gestiscono 111 miliardi di euro. Noi abbiamo deciso per questo di puntare a nuovi modelli di selezione dei manager in sanità, con un metodo privilegia il merito, l'imparzialità e la trasparenza".

In sostanza i direttori generali di Asl e ospedali verranno valutati da una commissione nazionale, che inserirà gli idonei in un elenco aggiornato ogni due anni. I requisiti per entrare nell'albo saranno un'età non superiore a 65 anni, l'aver seguito un corso sulla gestione sanitaria e avere una esperienza di almeno cinque anni. "A questo punto le Regioni che avranno bisogno - ha spiegato il ministro - dovranno fare un bando pubblico, a cui potrà partecipare solo chi è nell'elenco".

Nel dettaglio le commissioni regionali presenteranno una rosa di candidati, da cui poi il presidente sceglierà il manager. La valutazione, ha sottolineato Lorenzin, sarà continua anche una volta ottenuto l'incarico. "I direttori generali non verranno valutati solo in base agli obiettivi economici, ma anche quelli di salute, il raggiungimento dei Lea, l'accesso e il flusso dei dati, con la loro puntuale trasmissione, l'adesione al piano degli esiti, il mantenimento degli obblighi di trasparenza, con norme anticorruzione e raggiungimento obiettivi in termini di liste di attesa.

Qualora le performance siano valutate negativamente il dg decade automaticamente, così come decade se si riscontra una mala gestione, ed esce dall'albo, in cui può rientrare solo se viene valutato di nuovo" .

Lo stesso tipo di procedura che si adotterà per i direttori generali viene applicata per quelli amministrativi e sanitari degli ospedali. Per queste due figure l'elenco sarà regionale, ci sarà l'obbligo per il direttore generale di scegliere solo chi è inserito nell'albo e resta la decadenza negli stessi casi previsti per il dg. Critica l'accoglienza del decreto da parte della Fiaso, la federazione dei manager di Asl e Ospedali. "Bene il decreto che alza l'asticella della selezione dei nuovi vertici delle Asl, ma i criteri appaiono ancora incompleti e poco praticabili - afferma il presidente Francesco Ripa di Meana in un comunicato - a non convincere è soprattutto la scelta di prevedere anziché un elenco di idonei, quella che si profila di fatto essere una graduatoria stilata senza attenzione al profilo delle competenze e agli skill acquisiti".

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

L’articolo 2 riguarda poi le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. A quel punto verrà proposta al Presidente della regione una terna di candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale.

All’atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell’incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale. Per assicurare l’omogeneità nella valutazione dell’attività dei direttori generali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività.
 
Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. L’immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall’elenco nazionale del soggetto decaduto dall’incarico.
 
L’articolo 3 specifica che quanto previsto agli articoli 1 e 2 si applica anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l’intesa del Presidente della Regione con il Rettore.
 
Si passa poi all’articolo 4 che disciplina le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

L’articolo 5 sottolinea come il conferimento di questi incarichi sia incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Fino all’istituzione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali, come spiegato dalle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 6, si continueranno ad applicare le misure tutt’ora vigenti.

All’articolo 7 si precisa le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
 
L’articolo 8 spiega che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito.
 
Infine, all'articolo 9, vengono esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l’entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.

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