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Enpaf, così la contribuzione dei neo titolari

Farmacia Redazione DottNet | 13/11/2016 18:01

La precisazione è contenuta in un comunicato diffuso nei giorni scorsi alla luce delle progressive aperture da concorso straordinario

Il farmacista che assume la titolarità di una farmacia o entra in veste di socio in una società di gestione viene assoggettato alla contribuzione intera a favore dell’Enpaf, che diventa il suo unico ente previdenziale di riferimento. E’ quanto ricorda l’istituto di previdenza dei farmacisti in un comunicato diffuso nei giorni scorsi alla luce delle progressive aperture da concorso straordinario. I contributi Inps versati dal professionista prima di acquisire la titolarità possono essere valorizzati anche se i versamenti non si sono protratti per almeno vent’anni, il periodo minimo con cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. «L’Inps» precisa l’Enpaf «riconosce in ogni caso tale diritto ai soggetti che abbiano iniziato a versare i contributi previdenziali dal 1° gennaio 1996 e che possano vantare 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) al compimento di un’età anagrafica attualmente pari a 70 anni e 7 mesi».

Il legislatore, inoltre, ha predisposto «alcuni strumenti finalizzati alla valorizzazione della contribuzione previdenziale obbligatoria, anche nell’ipotesi in cui questa non porti alla maturazione del diritto alla pensione Inps».

Tali strumenti sono la ricongiunzione dei periodi assicurativi e la totalizzazione. La prima riguarda chi è «iscritto a una Cassa di previdenza dei professionisti» e consente «di trasferire a un unico istituto di previdenza (Gestione accentrante) tutta la contribuzione versata ad altre Casse o Enti». La totalizzazione, invece, permette all’iscritto «a due o più gestioni previdenziali che non abbia maturato un trattamento pensionistico diretto già posto in pagamento dagli Enti coinvolti, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione». Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura «al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età, con venti anni di contribuzione, e la decorrenza è differita di 18 mesi rispetto alla data di maturazione dei requisiti». Diversamente, il diritto alla pensione di anzianità matura al raggiungimento di 40 anni e 7 mesi di contribuzione, e la decorrenza del trattamento è differita di 21 mesi

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fonte: enpaf, federfarma

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