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Esclusione dalla visita fiscale: codice E e altri esoneri

Medlex Redazione DottNet | 31/03/2017 11:28

Il compito del medico nei confronti del paziente. Il caso della malattia depressiva

Oltre alle nuove norme in materia di visita fiscale, come abbiamo già ampiamente riportato, ci sono altre novità inserite all'interno del job act che riguardano appunto la malattia del dipendente. Ci sono casi in cui è possibile allontanarsi dall'abitazione senza conseguenze grazie all'ampia discrezionalità che ha il medico curante.


Gli basta apporre sul certificato medico destinato all’Inps con la procedura telematica, il codice E che segnala se, a suo parere, quella persona dovrebbe esonerata dalla visita. L'inserimento del codice esclude automaticamente quel certificato medico dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. Tale esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza per evitare danni sia al medico che al paziente.

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Tuttavia è il medico che deve  valutare se è il caso di inserirlo e ciò in particolare avviene quando il medico sa che il suo paziente si trova in una situazione particolare – come può essere per esempio per chi soffre di attacchi di panico o depressione – anche se non rientra nei casi di cui parliamo sotto.


Ci sono comunque casi di esonero quando il lavoratore è ricoverato presso una struttura sanitaria (chi è ricoverato in ospedale non può ricevere la visita fiscale, né all’interno della struttura, né, ovviamente, presso la propria abitazione); esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita come per chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati. Va da sé che una persona non può rischiare di morire per aspettare una visita fiscale; infortunio sul lavoro e malattia professionale; malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (sono i casi, in pratica, in cui il malato possiede una percentuale d’invalidità: come chiarito dall’Inps, la riduzione della capacità lavorativa deve superare il 67%).


Altro caso da tenere in considerazione: se la visita è stata già effettuata nel periodo di prognosi della stessa malattia, il medico fiscale non può tornare nuovamente.Se invece tale prognosi prevede una continuazione, come per esempio un primo periodo di malattia fino a venerdì e poi prorogato fino al mercoledì successivo, ci può essere un nuovo controllo. Idem in caso di ricaduta. Infine, sia in caso di ricaduta che di continuazione della prognosi, ci deve essere un nuovo certificato.


Con la depressione il caso si complica: intervengono a fare chiarezza due sentenze della Corte di Cassazione.
La numero 6375 del 2011, fece storia perché venne respinta la richiesta di licenziamento di un dipendente che, su suggerimento del medico, per riprendersi dalla malattia, aveva cominciato a camminare e prendere un po’ d’aria. Mentre a supportare proprio il fatto che lo stato depressivo richieda un trattamento specifico c’è un’altra sentenza, la numero 21621, in cui la Cassazione scrive che: “In casi simili, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari, non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.


Basta insomma la prescrizione del medico, che impone di uscire e svagarti per stare meglio, che non si è  obbligati a stare a casa ad aspettare la visita fiscale.In chiusura i casi di assenza giustificata alla visita fiscale riguardano alle terapie e alle visite che possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità e quando ci si reca in farmacia per acquistare una medicina per se stessi. Anche se in questo caso ricorda che è bene avvertire l’azienda e se, richiesto, dimostrare tramite scontrino che si è andati in farmacia.
 

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