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Approvato il Ddl concorrenza: le novità per le farmacie

Farmacia Redazione DottNet | 02/08/2017 17:40

Società di capitali e partecipazione società tra le innovazioni. Le reazioni

L'Aula del Senato ha approvato il Ddl concorrenza con 146 Sì, 113 No e nessun astenuto. Con il via libera di palazzo Madama al voto di fiducia il provvedimento diventa legge dello Stato. L'approvazione per la prima volta della legge annuale sulla concorrenza "dopo un iter travagliato di quasi 3 anni è un importante segnale di serietà per il Paese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, aggiungendo che la legge introduce significative novità su assicurazioni, professioni, energia, comunicazioni, ambiente, trasporti, turismo, poste, banche e farmacie con l'obiettivo "di stimolare la crescita e la produttività e consentire ai consumatori di avere accesso a beni e servizi a minor costo". Soddisfatto il presidente del Consiglio Gentiloni: 'Impegno mantenuto', dice. Mentre il ministro Calenda parla di 'segnale di serietà per il Paese'. Critiche dall'Unione nazionale consumatori: 'E' un brutto giorno, male la fine del mercato tutelato dell'energia e il tetto sulle società delle farmacie'.

Vediamo che cosa cambia per le farmacie

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Comma 157. Vengono soppressi i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina attuale limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. Poi si introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l’esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.
 
Comma 158.  Viene fissato il  tetto per l'ingresso delle società di capitali  indicato in  non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio di una regione. In proposito è bene rilevare, come ha già fatto il Servizio Studi del Senato, che la norma pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma. Ciò vuol dire, come ha subito sottolineato la Fofi , che il tetto del 20% non si riferisce quindi ad una soglia limite regionale ma esclusivamente al tetto massimo che ogni singola società di capitali può acquisire in una determinata regione. In sostanza, secondo l'ordine dei farmacisti, non c'è alcun limite alla potenziale trasformazione di tutte le farmacie italiane in società di capitali, "aprendo quindi la strada - dice la Fofi - a un vero e proprio oligopolio che nuocerà al servizio di assistenza farmaceutica e pregiudicherà autonomia e indipendenza della professione".
 
Comma 159.  Si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato assicuri il rispetto del divieto, attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida.
 
Comma 160.  Modificata la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione attuale, si specifica che l'obbligo riguarda anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dalla sua adozione (attualmente si fa riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).
 
Comma 161.  Per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, viene consentito il  trasferimento territoriale  in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro.  Per l'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.
 
Comma 162.  Si prevede che i  medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).
 
Comma 164.  Nuove regole sulla disciplina sulla vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del  foglietto illustrativo. Attualmente Aifa può autorizzare la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo.  Con la nuova previsione invece, nel caso dell’autorizzazione da parte di Aifa, il cittadino ha diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto in formato analogico (cioè, cartaceo) e la ricezione con metodi digitali, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Comma 166.  Le  farmacie  potranno essere aperte anche oltre gli  orari  e i  turni  stabiliti, che rappresentano, secondo la nuova norma, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di questo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

Le reazioni:

FOFI: l ddl Concorrenza appena approvato "segna un passaggio molto negativo per la sanità italiana, perché si consegna alla pura logica di mercato un servizio, quello farmaceutico, che è da sempre una delle funzioni centrali del servizio sanitario, il cui scopo è garantire l'equo e uniforme accesso ai medicinali a tutta la popolazione". Lo afferma la Federazione degli Ordini dei famracisti Italiani (Fofi). "E' grave che, a differenza di quanto avviene per le società di professionisti, nel caso delle società proprietarie di farmacie non sia prevista la riserva della maggioranza alla componente professionale - scrivono i farmacisti in un comunicato - e questo può determinare una minore tutela del cittadino, visto che il professionista della salute deve rispondere a una proprietà che segue solo regole di mercato. Con questo provvedimento si creano dunque le condizioni per sostituire una rete di presidi retti da professionisti con un oligopolio di società di capitali a vocazione puramente commerciale, in assenza di qualsiasi tutela per il professionista. Ed è facile osservare che con la creazione di cartelli e di posizioni dominanti - cinque soli soggetti potrebbero arrivare a controllare tutte le farmacie italiane - viene negato anche il principio stesso della concorrenza".

CONAD: Nel disegno di legge sulla concorrenza, approvato al Senato, per quanto riguarda i farmaci "si torna indietro, vincono le lobby e perdono i cittadini". E' quanto sostiene, in una nota, Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad, secondo cui "il passaggio della distribuzione dei farmaci segna la sconfitta della concorrenza, ed evidenzia tutta la mancanza di coraggio e la miopia della classe dirigente, incapace di fare riforme e di dare seguito a quelle iniziate". A giudizio del numero uno di Conad, quella approvata è "una legge che di concorrenza ne ha ben poca, e che mostra tutta la debolezza di una classe dirigente ancora incapace di mettere in discussione le prerogative di lobby e corporazioni. Si è preferito consegnare il mercato della vendita dei medicinali alle multinazionali, piuttosto che estendere la vendita dei farmaci a carico di cittadini alle parafarmacie, dove operano farmacisti abilitati e dove oggi i cittadini riescono a risparmiare fino al 40% sui farmaci da banco". Inoltre, viene sottolineato, "quanto a Federfarma, che fino a oggi ha sbandierato l'importanza di mantenere intatto il 'ruolo sociale' delle farmacie, accettando questo compromesso al ribasso svela il suo vero volto, e dimostra che il suo era solo storytelling". Insieme ad Altroconsumo e alla Federazione nazionale parafarmacie, conclude la nota, Conad ha lanciato la petizione Liberalizziamoci, per chiedere di estendere alle parafarmacie la possibilità di vendere tutti i farmaci il cui costo è a carico del cittadino.

UNIONE CONSUMATORI: Per l'approvazione del ddl Concorrenza, che ora diventa legge dello Stato, oggi "è un brutto giorno per i consumatori. Non facciamo mai dietrologia, sappiamo che certe cose sono più facili a dirsi che a farsi, ma che una legge finisca addirittura per peggiorare l'esistente, francamente è troppo!". Così in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori secondo il quale "se lo stesso presidente della commissione Industria del Senato si è dissociato, è evidente che c'è qualcosa che non quadra". Per l'Unione nazionale dei consumatori "basterebbe la fine del mercato tutelato nel settore dell'energia, per esprimere un giudizio negativo, considerato che non vi può essere alcuna concorrenza fino a che, per la luce, i primi cinque operatori detengono l'87,8% del settore domestico e per il gas i primi tre gruppi controllano il 44,8% del mercato". Ma i punti dolenti, continua la nota, "sono veramente tanti, troppi: dal tetto regionale del 20% per le società di capitale che controllano le farmacie, troppo elevato, alla norma pro albergatori che, consentendo loro di praticare prezzi differenti rispetto a quelli offerti on line, impedirà al consumatore di poter confrontare i prezzi in modo trasparente sui siti comparatori, risparmiando sulle vacanze come avvenuto in questi anni" conclude Dona.

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