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Da Il Sole 24 Ore Sanità: Studi di settore, paga chi incassa meno

Medicina Generale Redazione DottNet | 01/08/2008 10:49

Se i compensi dichiarati sono inferiori a quelli previsti dal proprio studio di settore, per adeguarsi occorre pagare una maggiorazione del 3 per cento. È quanto prevede la circolare 44/E del 29 maggio 2008 dell’agenzia delle Entrate. La precisazione interessa tutti i medici che svolgono la libera professione ricordando che sono ritenuti tali ai fini fiscali anche tutti i medici di base, gli studi medici specialistici e poliambulatori, i laboratori radiografici, i centri di radioterapia, gli studi di omeopatia e di agopuntura, i centri di medicina estetica. L’anno scorso, con la circolare 41/2007, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per il periodo d’imposta 2006, in caso di adeguamento in dichiarazione, la maggiorazione del 3% non trovava applicazione se il valore di riferimento era pari al ricavo o compenso minimo stimato da Gerico, tenendo conto degli indicatori di normalità economica. La precisazione scaturiva dalla considerazione che gli indicatori di normalità avevano introdotto un’importante novità nella stima dei ricavi e compensi di tutti gli studi applicabili per il periodo d’imposta 2006 e, quindi, tale intervento era stato assimilato a un “nuovo studio” evoluto.

Ora invece viene precisato che, per il periodo d’imposta 2007 decadono le predette cause e trova applicazione, in caso di adeguamento in dichiarazione alle risultanze dello studio, il versamento della maggiorazione del 3 per cento. Un esempio:
? un medico calcolando le fatture emesse risulta aver conseguito compensi, per 70mila euro;
? il relativo studio di settore (attraverso il software Gerico) prevede compensi minimi per 70mila euro, compensi puntuali per 80mila (tali valori comprensivi degli indici di normalità economica);
? se il medico intende adeguarsi in sede di dichiarazione dei redditi al valore puntuale (80mila), sulla differenza tra quanto conseguito (70mila) e quanto risultante da Gerico (80mila) dovrà corrispondere una maggiorazione pari al 3 per cento.
Se non ci si adegua. Nell’ipotesi in cui si decida di non adeguarsi al maggior valore determinante dall’applicazione degli studi di settore, occorrerà prepararsi per una richiesta di chiarimenti dell’agenzia delle Entrate cui seguirà, eventualmente, un avviso di accertamento per la differenza tra quanto dichiarato e quanto risulta da Gerico.
A questo proposito va segnalato che rispetto a un orientament molto rigoroso tenuto negli anni passati dall’agenzia delle Entrate, in base al quale l’onere probatorio circa le ragioni dello scostamento rispetto alle risultanze degli studi incombeva solo e soltanto in capo al contribuente, pena l’applicazione dei maggiori ricavi (e delle relative sanzioni), nell’ultimo anno l’amministrazione ha chiarito che, in presenza di semplici scostamenti, non si può di per sé giustificare automaticamente un accertamento per il maggior valore. In realtà, a fronte di questa nuova presa di posizione dell’agenzia delle Entrate, occorre registrare che molti uffici della stessa agenzia procedono comunque all’accertamento in questione. L’auspicio, ovviamente, è che le indicazioni fornite a livello centrale dall’amministrazione, vengano recepite e attuate al più presto anche dagli uffici, ma intanto è prudenziale che il medico interessato alla vicenda prepari idonee ragioni per giustificare il mancato conseguimento dei compensi richiesti dallo studio di settore.
A titolo esemplificativo un motivo abbastanza importante potrebbe essere il fatto di non svolgere per l’intero arco della giornata l’attività da cui derivano i compensi in questione. Si pensi a un medico in regime di extramoenia che comunque per determinate ore è impegnato presso la struttura pubblica o ancora chi ha incarichi universitari o contratti di collaborazione/progetto con altre strutture ecc.
Il modello dei dati contabili ed extracontabili. Un’altra importante circostanza da tener presente concerne la compilazione del modello dei dati contabili ed extracontabili da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Infatti è proprio sulla base dei dati che vengono esposti in tale modello che Gerico elabora i compensi ritenuti congrui. A questo proposito si segnala che ove l’amministrazione dovesse scoprire eventuali infedeltà nella compilazione dei dati, si rendono applicabili delle sanzioni.
 

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