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Responsabilità sanitaria: pronto il fondo di garanzia per i medici

Professione Redazione DottNet | 28/05/2018 21:29

I casi in cui il fondo risarcisce i danni causati dai camici bianchi

E' al rush finale lo schema di decreto del ministero della Salute, varato di concerto con il MEF e il ministero per lo Sviluppo economico, relativo al regolamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria (clicca qui per il testo completo), come prevede la legge n. 24/2017 ("legge Gelli") in materia di sicurezza delle cure e degli assistiti e di responsabilità professionale dei professionisti sanitari.

Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria viene alimentato dal versamento di un contributo annuale a carico delle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. La misura del contributo viene aggiornata annualmente con decreto del ministero della Salute, di concerto con MEF e MISE e il suo versamento dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Strato per essere quindi riassegnato al Fondo di garanzia, che sarà gestito dalla Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici.

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La stessa Consap ogni anno dovrà trasmettere ai ministeri della Salute e dello Sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo riferito all’anno  precedente, anche ai fini della rideterminazione del contributo.

Il Fondo di garanzia – che, come precisa l’art. 3 del regolament, interviene nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie – risarcisce i danni causati da responsabilità sanitaria in questi tre casi:

quando il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria (pubblica o privata) o dal professionista sanitario;

quando la struttura sanitaria o il singolo professionista risultino assicurati presso un’impresa assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa (o vi vengo posta successivamente);

quando, infine, la struttura sanitaria  o il professionista siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice, ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall’albo dell’impresa assicuratrice stessa.

Il Fondo ha anche l'obiettivo di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, per la stipula di polizze con i requisiti indicati dall’art, 10 della legge n. 3/2018 (legge Lorenzin). Inoltre all’articolo 16, non prevede più l’obbligo per le imprese assicurative di fornire al Fondo dati ed elementi sulla copertura dei sinistri. La relazione illustrativa chiarisce al riguardo che tale disposizione avrebbe avuto implicazioni sul piano della tutela della privacy. In particolare, avrebbe comportato il trattamento di dati, anche sensibili, non previsto dalla norma primaria.

Due, dunque le funzioni: del Fondo la prima, di contribuire a ristorare il danneggiato laddove, a fronte dell’obbligo di essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe, le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e gli stessi professionisti sanitari che operino al di fuori di esse o anche al loro interno in regime libero-professionale  si trovino in una delle tre condizioni prima ricordate e non siano quindi in grado di assicurare una copertura assicurativa soddisfacente.

La seconda funzione, in relazione all’obbligo dell’esercente la professione sanitaria in regime libero professionale di assicurarsi e in presenza delle difficoltà riscontrate da molti esercenti le professioni sanitarie di trovare sul mercato assicurativo un’adeguata polizza contro i rischi derivanti dall’esercizio professionale, è quella di sostenere economicamente tali soggetti al fine di garantire loro l’accesso alla necessaria e cogente copertura assicurativa.

l titolo richiesto per accedere al Fondo è la sentenza passata in giudicato. In alternativa occorre uno degli altri provvedimenti che decidono in via definitiva sui danni cagionati da responsabilità sanitaria previsti dalla Legge Gelli: conciliazione, accertamento tecnico preventivo, mediazione.

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