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Medici condannati per grave colpa medica a rifondere all'ASL le spese di risarcimento sostenute nei confronti di un paziente (responsabilità per danno erariale)

Sanità pubblica Redazione DottNet | 07/04/2009 13:43

La Sentenza (Corte dei Conti, Sezione Giur. Sicilia - n. 238 del 22 gennaio 2008)
Si tratta del caso di un giovane politraumatizzato affetto da ischemia di un arto inferiore che a seguito di ritardo diagnostico fu sottoposto ad amputazione di gamba.
Nel caso di specie l’operato dei Sanitari fu connotato dall’omesso apprestamento delle operazioni consistenti nell’ispezione dell’arto e nella palpazione finalizzata a rilevare i polsi arteriosi ed a confrontare i polsi dei due arti; un esame doppler fu disposto solo dopo quattro giorni dal ricovero ed eseguito dopo altri due giorni.
 

Per converso, subito dopo il ricovero erano stati annotati in cartella clinica sintomi chiaramente rivelatori della sofferenza vascolare in atto.
L’atteggiamento attendista e distaccato palesato dai sanitari in questione pur a fronte di polifratture dell’arto inferiore ad alto rischio di complicanze vascolari, portò in ambito penalistico ad una condanna per imperizia, imprudenza e negligenza.
La Corte dei Conti ha, poi, rinvenuto nella condotta dei Sanitari una colpa professionale per grave negligenza nel non aver effettuato un tempestivo riconoscimento della lesione vascolare associata alla frattura, per cui non furono approntati i dovuti approfondimenti terapeutici utili ad evitare l’amputazione della gamba o quantomeno a limitare l’estensione degli esiti invalidanti.


È stata, dunque, ammessa la sussistenza di una responsabilità per danno erariale.
A tal proposito la Corte ha osservato che, in genere, la colpa grave del medico è esclusa quando questi debba risolvere problemi diagnostici e terapeutici di difficile soluzione, in presenza di un quadro patologico complesso e passibile di diversificati esiti, ovvero si trovi nella necessità di agire in una situazione di emergenza o di urgenza, e la sua scelta nel caso concreto appaia comunque ragionevole avuto riguardo alle conoscenze scientifiche e alla prassi medica.

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Al contrario, la colpa è grave quando non si presenti una situazione emergenziale, o quando il caso non implichi problemi di particolare difficoltà, ovvero ancora quando, come nel caso in esame, il medico abbia completamente omesso di compiere un'attività diagnostica e terapeutica routinaria, atta a scongiurare determinate complicazioni.
Nel caso di specie il comportamento dei Sanitari è apparso gravemente negligente in considerazione della assoluta prevedibilità dell’evento.
Pertanto, il parametro più congruo per valutare il comportamento del medico deve incentrarsi sul livello di diligenza da lui impiegato nello scegliere discrezionalmente mezzi e modi suggeriti dalla scienza medica in relazione alla gravità della patologia riscontrata al paziente.
Occorre, in buona sostanza, verificare se il medico abbia usato il metodo operativo più adatto al caso concreto ed alle circostanze contingenti.

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