L’estensione automatica del giudizio nei confronti del medico sarebbe scattata solo se l'Asl lo avesse indicato come unico responsabile del danno
Se l'azienda sanitaria, convenuta in giudizio per un intervento chirurgico mal eseguito, chiama in giudizio il medico non scatta automaticamente l'estensione dell'azione giudiziale del danneggiato anche al terzo, cioè al sanitario cui è ascrivibile l'errore. Non è quindi invalida la sentenza di merito che abbia deciso sull'azione originaria tra assistito e Asl senza ampliare la sfera del giudizio al sanitario chiamato a rispondere in qualità di coobbligato solidale. Come dice la Cassazione con la sentenza n. 30601 (clicca qui per scaricare il testo completo) non si determina un 'litisconsorzio necessario' che rende illegittima la decisione assunta senza il coinvolgimento di tutte le parti necessarie alla definizione della causa. Ma si tratta di litisconsorzio facoltativo - originario o successivo - se il datore di lavoro (la Asl), primo responsabile verso l'utente dei danni per il 'cattivo servizio', chiama in causa il terzo (il medico) a garanzia dell'obbligazione di risarcire i danni.
L’estensione al terzo (il medico) non scatta soprattutto nel caso in cui, come in questa fattispecie, lo stesso giudice di merito ha definito la chiamata della Asl contro il proprio medico come "azione di regresso verso il coobligato solidale". Secondo i giudici è sufficiente, per l'esercizio del diritto a ottenere un risarcimento di danni, anche la causa promossa contro solo uno dei coobligati, in questo caso l'Asl. Inoltre, fa notare la Cassazione che la stessa azienda sanitaria non ha contestato la propria legittimazione passava nei confronti del cittadino danneggiato dal cattivo servizio reso al suo interno.
Per la cassazione l'atto di chiamata di causa:
a) non conteneva alcuna indicazione del terzo quale esclusivo soggetto tenuto a rispondere, nell'ambito del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, alla pretesa risarcitoria dell'attore, venendo a veicolare l'atto di chiamata soltanto la domanda riconvenzionale di "regresso" proposta dalla Azienda, in via meramente subordinata, nei confronti del terzo, sulla prospettazione di un'eventuale responsabilità solidale;
b) la indicata prospettazione di un concorso del terzo nella produzione del danno, escludeva la configurabilità di una situazione di "incompatibilità o alternatività", tra l'Azienda e il medico, nell'accertamento della responsabilità, tale da implicare necessariamente una estensione della domanda attore al terzo.
L’estensione automatica della domanda nei confronti del medico sarebbe scattata se l'Asl non l'avesse chiamato" a garanzia", ma indicandolo come unico vero responsabile del danno.
Di conseguenza, conclude la sentenza della Cassazione "il ricorrente non ha adempiuto a tali condizioni, e la censura deve pertanto essere dichiarata inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, e la parte soccombente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in dispositivo".
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