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Dietro front del Consiglio di Stato sulla vigilante attesa per le cure Covid, sospesa la sentenza del Tar

Medicina Generale Redazione DottNet | 19/01/2022 17:41

"Non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore”

Dietro front sulla questione della "vigilante attesa" nei primi giorni della malattia da Covid: il Consiglio di Stato - presieduto dal neo eletto Franco Frattini - ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari emessa dal ministero della Salute il 26 aprile 2021. Come è ben noto ai medici di famiglia il documento chiedeva ai camici bianchi di far prevalere la “vigilante attesa” e si davano anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.

Il Tar del Lazio nei giorni scorsi aveva cancellato la circolare motivando così l'iniziativa: “In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19 come avviene per ogni attività terapeutica”. Insomma, secondo il Tribunale amministrativo  “il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico dalla scienza e deontologia professionale”.

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Adesso si fa marcia indietro ripristinando quanto riportato  nel documento ministeriale, che “contiene, spesso con testuali affermazioni, ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’ cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto”. Di conseguenza “non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”. In definitiva secondo il Consiglio di Stato il contenuto della circolare del ministero è un insieme di consigli rivolti al personale sanitario, senza obblighi. Il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di consiglio per la trattazione collegiale. Il decreto emesso da Frattini è infatti monocratico.

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