
Per gli infermieri il dovere è limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e alla corretta somministrazione del farmaco
Una sentenza emessa nel 2025 dalla Corte dei Conti – Terza Sezione Centrale di Appello (sentenza n. 85 del 3 giugno 2025) ha riaffermato un principio fondamentale: l'infermiere non può essere ritenuto responsabile per le conseguenze derivanti da un farmaco somministrato in modo corretto, qualora la prescrizione sia stata redatta da un medico. Tale decisione sottolinea l'importanza della sinergia tra professionisti sanitari e definisce con chiarezza le responsabilità all'interno del team di cura.
Il caso ha coinvolto più figure professionali: due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato, farmacisti che hanno accettato la prescrizione anomala senza ulteriori verifiche e infermieri che hanno somministrato il farmaco senza rilevare l’anomalia, nonostante la dose fosse chiaramente superiore a quella massima prevista dai protocolli e indicata sulle confezioni, si legge su Infermieristicamente.it. Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che la responsabilità principale resta in capo ai medici prescrittori, mentre per gli infermieri il dovere è limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e alla corretta somministrazione del farmaco.
La condotta dei medici specializzandi è stata invece giudicata gravemente colpevole e causa principale del danno letale. Quindi, pur riconoscendo una colpa alle infermiere, la Corte ha calibrato la sanzione in modo proporzionato al loro ruolo e grado di responsabilità nel caso. I giudici hanno ritenuto di non definirle corree nella responsabilità principale del danno letale, con la sentenza che ha evidenziato il ruolo collaborativo e di vigilanza dell’infermiere, ma anche i limiti della sua competenza rispetto alla prescrizione medica, poiché:
- la responsabilità finale e diretta è stata attribuita ai due medici specializzandi che hanno materialmente prescritto e confermato il dosaggio errato con condotte gravemente imperite e imprudenti;
- l’errore di trascrizione e la mancata segnalazione dell’anomalia da parte di più figure professionali, inclusi farmacisti e infermieri, sono state considerate concause, ma non cause principali del danno. La sentenza ha riconosciuto che la responsabilità infermieristica si limita al dovere di segnalare anomalie evidenti; in questo caso, l’errore era così evidente che avrebbe dovuto essere rilevato, ma la mancata segnalazione è stata valutata in un contesto di concorso causale e non di corresponsabilità esclusiva.
La riduzione del danno a carico delle infermiere è stata motivata dalla complessità del caso e dal fatto che l’errore è passato inosservato a diverse figure professionali di comprovata competenza.
La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità amministrativa e gestione delle competenze tra professionisti sanitari:
- ripartizione delle responsabilità: l’infermiere non è responsabile per gli effetti di un farmaco correttamente somministrato su prescrizione medica. La responsabilità per la scelta e gli effetti della terapia resta in capo al medico prescrittore, salvo errori materiali evidenti da parte dell’infermiere nella fase di somministrazione;
- dovere di diligenza dell’infermiere: l’infermiere deve comunque assicurarsi dell’identità del paziente, della correttezza del farmaco e della modalità di somministrazione, oltre a segnalare tempestivamente al medico eventuali reazioni avverse o anomalie;
- collaborazione tra professionisti sanitari: la sentenza rafforza il principio di collaborazione tra medico e infermiere, chiarendo che l’infermiere può sollevare dubbi sulla prescrizione, ma non ha né il potere né l’obbligo di modificarla o annullarla;
- limiti della responsabilità infermieristica: l’infermiere risponde solo di errori materiali nella somministrazione (ad esempio, dose o modalità errata), non delle scelte terapeutiche del medico.
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