A maggio il Garante della privacy aveva stabilito che lo scontrino fiscale, da utilizzare per la detrazione, non deve indicare il nome del farmaco perché questo lede la privacy del contribuente, costretto a far conoscere a chi presta assistenza fiscale le patologie di cui soffre o ha sofferto.
Il concetto è chiaro: immaginate di portare i vostri scontrini parlanti ad un caf o commercialista per la deduzione delle spese mediche nella dichiarazione dei redditi, questi vedrà i medicinali che ogn’uno di noi acquista.
Al posto del nome, il Garante ha perciò indicato che la specificazione sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato è soddisfatta attraverso l'indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre di ciascun farmaco. Ora l'Agenzia delle entrate si adegua al Garante e indica le nuove modalità di detrazione delle spese mediche.
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