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Contribuzione dei pensionati al Fondo della libera professione dell’Enpam: riaperti i termini per la denuncia.

Previdenza Giovanni Vezza | 30/09/2009 17:58

Il regolamento del Fondo di previdenza generale Enpam, all’art. 4, comma 4 prevede che i pensionati che producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di età possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al Fondo.

La misura del contributo previdenziale dovuto su tale reddito è fissata, in via opzionale, al 2% ovvero al 12,50%.

La relativa istanza deve essere presentata entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente (art. 3, comma 5 del suddetto Regolamento), normalmente entro il 31 luglio di ciascun anno per i redditi prodotti nell’annualità precedente.

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Con delibera n. 46 del 24 luglio scorso, il Consiglio di Amministrazione dell’Enpam ha riconosciuto ai pensionati del Fondo Generale titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di presentare, fino al 31 dicembre 2009, l’istanza di conservazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquota contributiva (12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i termini prescrizionali di legge (e cioè prodotti negli anni dal 2004 in poi).

Questo provvedimento, in presenza di contemporanee richieste dell’Inps volte ad attrarre la contribuzione in questione alla Gestione Separata, intende al contrario offrire l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, e cioè appunto presso il Fondo di previdenza generale dell’Enpam.

In questo modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’Ente si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del supplemento di pensione.

I soggetti che si avvarranno di tale possibilità, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Alla luce di quanto disposto dalla delibera 46/09, pertanto, i pensionati del Fondo Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professionale per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita in virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le relative somme utilizzando uno specifico modulo, disponibile sul sito internet della Fondazione.

I contributi, anziché dover scontare come di consueto il pagamento di una sanzione, saranno maggiorati della mera rivalutazione monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a € 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica soluzione.

Si tratta di un’opportunità molto interessante per evitare di dover pagare all’Inps una cifra importante, costituita da contributi e sanzioni, risolvendo la questione con un versamento molto modesto, che verrà oltretutto trasformato in pensione entro breve tempo.
 

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