L’attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può essere esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto (nella specie, verosimilmente, un assistente di poltrona di uno studio dentistico) che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione
La Sentenza (Cassazione Penale, Sez. VI, n. 4294 del 30 gennaio 2009)
L’odontotecnico, figura rientrante nell'ambito delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è abilitato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite dall’odontoiatra, restando esclusa, anche alla presenza ed in concorso dell’odontoiatra alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente.
Va, pertanto, ribadito che, essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, l’odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente.
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