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Da IlSole24ore: Abc decreto Ronchi

Farmacia Redazione DottNet | 17/10/2009 12:55

C’è di tutto di più nel decreto legge Ronchi di attuazione di obblighi e sentenze comunitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre scorso. Il provvedimento, collegato alla Comunitaria per il 2008, approvata poco prima dell’estate, che mira a risolvere le criticità della normativa italiana evidenziate da Bruxelles, al fine di scongiurare l’applicazione di pesanti sanzioni all’Italia.

Tra i principali “aggiustamenti” del diritto interno, spicca quello sugli “appalti trasparenti”, limitando l’esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto a un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, “anche di fatto”.
Salta, poi, l’obbligo, previsto dalla legge italiana, di nomina di un rappresentante fiscale residente nel Belpaese per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell’imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi e, in materia di trasporto ferroviario, si investe, tra l’altro, l’organismo di regolazione della facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell’infrastruttura, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore.


Diventa, invece, obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale per l’assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di Iva solo per i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia. Novità in arrivo, anche, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e, sul fronte della promozione dell’ambientalizzazione delle imprese, si semplificano le procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (aia).
Ma, ecco, voce per voce, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute nei 21 articoli del decreto legge Ronchi, entrato in vigore il 26 settembre scorso.

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Farmacie (articolo 20). Si interviene su alcuni profili transitori della disciplina sulla compatibilità tra le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e di gestione di farmacie. In particolare, si chiarisce l’efficacia retroattiva del nuovo regime, specificando che sono fatti salvi - benché le fattispecie fossero sorte durante la previgente disciplina di divieto - gli effetti: degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgano attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, nonché dell’acquisizione, da parte di tali società, di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali.
(…)

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