Molti medici chiedono di conoscere l’orientamento degli Uffici Enpam circa le indennità di maternità e di adozione di minore da liquidarsi in favore dei liberi professionisti uomini.
Allo stato, né le domande di indennità di maternità né quelle di adozione di minore, inoltrate dai padri liberi professionisti, vengono accolte d’ufficio.
All’atto della presentazione di simili istanze, l’Ufficio di competenza solitamente provvede, infatti, a respingere le domande inoltrate a tutela dell’evento del parto sul presupposto normativo che tale trattamento sia riservato in via esclusiva alla madre lavoratrice; al contrario, acquisisce quelle relative all’adozione di minori le quali, pur non dando luogo all’immediata liquidazione del trattamento economico desiderato, vengono comunque recepite per interrompere la prescrizione del diritto e rimangono in sospeso in attesa che il legislatore, sulla base dell’incarico ricevuto dalla Corte Costituzionale, intervenga a riordinare la materia.
Si ricorda infatti, in proposito, che i Giudici della Consulta, nella parte motiva della sentenza n. 385/2005, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non consentivano al padre libero professionista affidatario di minore di poter beneficiare in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta dell’indennità di adozione attribuita dalla legge solo a quest’ultima, avevano appunto conferito apposito mandato al legislatore per disciplinare questa specifica fattispecie.
Quando un iscritto si mette in contatto con la Fondazione proponendo un caso concreto, le risposte sono quindi le seguenti:
• in caso di parto viene specificato che l’Ente non riconosce, solitamente, il diritto del padre a percepire l’indennità di maternità alla luce del tenore strettamente letterale degli artt. 70 e segg. del T.U. 151/2001 i quali si rivolgono, infatti, in via esclusiva alla figura della libera professionista donna;
• in caso di adozione di minore, laddove la madre non ne abbia fatto richiesta, l’iscritto potrà inoltrare all’Ente la propria domanda, ovviamente completa della necessaria documentazione, entro i termini di prescrizione del diritto, al fine di poter ottenere il riconoscimento del trattamento economico richiesto non appena il legislatore introdurrà le nuove disposizioni normative in materia.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Commenti