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Quando l’indennità di maternità si coniuga al maschile

Previdenza Giovanni Vezza | 03/11/2009 10:30

Si pensa normalmente (ed in effetti la legge dice proprio questo) che l’indennità di maternità sia un istituto esclusivamente femminile, riservato alle madri. Ma ogni regola ha le sue eccezioni, e a volte anche gli uomini possono godere di questo beneficio.

Nello specifico, il Comitato Esecutivo della Fondazione Enpam, nella seduta consiliare del 25 giugno 2009, ha deliberato di accogliere il ricorso amministrativo di un iscritto concedendogli il riconoscimento del suo diritto a percepire l’indennità di adozione di minore in alternativa alla moglie.
Questa decisione è stata adottata dall’Organo collegiale anche al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese legali, nel caso in cui la controversia fosse stata trasferita in giudizio, tenuto conto del fatto che già in un precedente caso analogo, l’Ente era stato condannato al pagamento, in favore di un proprio iscritto, di una somma a titolo di indennità di adozione di minore alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005.
E’ abbastanza evidente, quindi, che quanti si trovano in una condizione del genere (medici uomini che hanno adottato un minore senza che la propria coniuge abbia avuto alcun beneficio economico) possono fare domanda di prestazione e, in caso di diniego, proporre ricorso all’Enpam con ottime possibilità di accoglimento.
Per tutti i casi di indennità al maschile, si può semplificare la situazione con questo breve schema di domanda e risposta:

Sono un libero professionista uomo, posso inoltrare domanda di indennità di maternità per parto in luogo di mia moglie?
No, le domande d’indennità di maternità a tutela del parto possono attualmente essere inoltrate dall’Enpam esclusivamente dalle iscritte libere professioniste donne, così come previsto dall’art.

70 del D. Lgs. n. 151/2001.
Sono un libero professionista uomo, posso inoltrare domanda di indennità di adozione o affidamento di minore in luogo di mia moglie?
Sì, in alternativa alla madre che non ne abbia fatto richiesta, le domande di indennità di adozione e affidamento possono attualmente essere inoltrate all’Enpam anche dai propri iscritti liberi professionisti uomini, entro 180 giorni dall’ingresso del minore in famiglia. Tali domande, tuttavia, verranno accolte dall’Ente ai soli fini della prescrizione dei diritto e daranno luogo alla liquidazione del relativo trattamento non appena la materia verrà definitivamente regolata dal legislatore, così come previsto dalla sentenza n. 385/2005 della Corte Costituzionale.

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Restano oggetto di valutazione specifica degli uffici alcuni casi eccezionali, quali ad esempio il decesso della madre, l’abbandono della stessa, ovvero l’affidamento esclusivo del minore al padre.

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