Come è noto, l’art. 1, comma 763 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha modificato il disposto dell’art. 3, comma 12 della legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale, introducendo modificazioni di rilievo sulla sfera di autonomia normativa riconosciuta agli Enti e sui controlli cui gli stessi sono sottoposti da parte degli Organi vigilanti.
In particolare, gli Enti sono tenuti ora a ricondurre la stabilità delle gestioni entro un arco temporale più ampio, pari a trent’anni, anziché i quindici precedentemente previsti. D’altra parte, però, per consentire agli Enti di poter più agevolmente raggiungere questo obiettivo, il legislatore ha svincolato il loro potere di intervento normativo dalla precedente casistica (che, ad esempio, tutelava i diritti acquisiti dagli iscritti mediante l’applicazione tassativa del principio del pro rata). Ora invece gli Enti possono adottare tutti “i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”, alla luce delle risultanze del bilancio tecnico, redatto secondo criteri uniformi determinati con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia.
e tabella, dove sono evidenziati gli anni in cui il saldo assume valore negativo.
Il saldo previdenziale è dato da Contributi meno Pensioni.
Il saldo corrente è dato da totale Entrate meno totale Uscite (quindi riguarda anche i rendimenti o le perdite registrate dal patrimonio).
Il saldo complessivo è comprensivo anche del patrimonio accumulato.
Come si vede, l’unico Fondo che rispetta le prescrizioni di legge, ma soltanto nel caso del saldo complessivo, è il Fondo della libera professione; tutte le altre gestioni, invece, sono piuttosto lontane dall’obiettivo. Nessuna preoccupazione, comunque: l’Enpam è solido e potrà continuare a pagare le proprie pensioni ancora per molti anni; d’altra parte, però, come del resto stanno facendo anche tutte le altre Casse Private, occorrerà mettere mano a riforme incisive per evitare l’intervento diretto dei Ministeri vigilanti e tutelare le aspettative di tutti gli iscritti, anche i più giovani.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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