Il trattamento economico di maternità, previsto in caso di parto, interruzione di gravidanza, adozione e affidamento di minore é riconosciuto, in favore delle libere professioniste iscritte all’Enpam, in virtù degli artt. 70 e segg. del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151.
Il diritto de quo, regolato da tali disposizioni normative, prima degli emendamenti alle disposizioni riguardanti la formazione medica specialistica, sussisteva genericamente in favore delle libere professioniste anche nell’ipotesi in cui la singola interessata non esercitasse in concreto la professione, come nel caso delle specializzande titolari di borse di studio la cui attività di formazione era (per quanto ancor oggi) finalizzata esclusivamente all’apprendimento della professione ma non all’esercizio della medesima.
L’unica preclusione all’erogazione da parte dell’Enpam dell’indennità di maternità era rappresentata dalla fruizione, da parte della beneficiaria medesima, di un’indennità di carattere analogo in quanto lavoratrice dipendente o autonoma.
A decorrere dal 1° novembre 2006, il nuovo testo del contratto di formazione specialistica dei medici prevede che durante il periodo di assenza per maternità, le specializzande possano sospendere la formazione professionale continuando tuttavia a percepire, nel contempo, la parte fissa dell’intero trattamento economico onnicomprensivo loro riconosciuto dall’Università o dalla Regione, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno.
L’Enpam, quale gestore della previdenza e dell’assistenza per i liberi professionisti, viene quindi attualmente escluso dall’onere del pagamento dell’indennità, in forza del principio dell’incumulabilità di analoghe prestazioni previsto dall’art. 71 del Testo Unico più sopra citato, ed interviene economicamente, pagando eventualmente la sola differenza dovuta alla specializzanda, esclusivamente nel caso in cui quest’ultima non abbia percepito alcun emolumento da parte del proprio datore di lavoro (ad esempio: nel caso in cui l’interessata si sia specializzata proprio durante il periodo assistibile e non abbia quindi più alcun diritto al relativo trattamento economico previsto dal contratto, ovvero nel caso in cui il periodo di maternità risulti totalmente o parzialmente escluso dalla copertura contrattuale perché iniziato prima della sottoscrizione del contratto o perché conclusosi dopo la durata legale del contratto medesimo, ovvero nel caso in cui la beneficiaria abbia usufruito di un periodo di assenza superiore ad un anno e non abbia più diritto, durante il periodo assistibile ex lege, ad alcuna retribuzione. In tal caso l’Enpam, prima di procedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di maternità, provvede di norma ad acquisire idonea documentazione, rilasciata dall’Università o dalla Regione, attestante il mancato pagamento di qualsiasi trattamento economico).
L’indennità di maternità corrisposta dall’Enpam nei casi specifici indicati, è sempre calcolata in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda ed il trattamento economico minimo attualmente riconosciuto dall’Ente, per l’anno 2009, risulta pari ad € 4.527,12 (€ 905,43 mensili lordi) corrispondenti ad € 3.621,70 netti (€ 724,34 mensili netti).
Va specificato, infine, che i medici in formazione specialistica sono tenuti a contribuire alla Gestione Separata dell’INPS con un’aliquota ridotta pari, per l’anno 2009, al 17%.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Commenti