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Fondi di previdenza Enpam: elaborate le nuove tabelle per il calcolo dei trattamenti

Previdenza Giovanni Vezza | 02/03/2010 15:58

All’inizio di ogni anno la Fondazione Enpam viene incontro alle richieste dei numerosi iscritti che vogliono procedere personalmente al calcolo dei trattamenti previdenziali maturati, pubblicando le tabelle che saranno utilizzate dagli Uffici per determinare le pensioni a carico del Fondo di previdenza generale e dei Fondi Speciali, aventi decorrenza nell’anno 2010.
Quest’anno l’incremento percentuale rilevato dall’indice ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” è pari allo 0,75%, contro il 3,23% del 2008, registrando quindi un notevole decremento rispetto all’anno precedente.
Alla luce di quanto disposto dalla normativa regolamentare dei Fondi, sono state quindi aggiornate le tabelle per il calcolo dei trattamenti previdenziali, che possono essere agevolmente reperite con il link presente sulla home page del sito Enpam.
 

Pediatri di libera scelta e addetti ai Servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale (quello che eroga le prestazioni pensionistiche più consistenti e numerose), si dovrà fare ad esempio riferimento alla tabella n. 1, contenente i coefficienti di rivalutazione al 100% dei compensi percepiti dal medico. L’art. 7, comma 4, del Regolamento del Fondo prevede infatti che, per la determinazione della base pensionabile, il reddito percepito in ciascun anno, ricostruito dai contributi accreditati a nome del medico venga rivalutato in base al 100% dell’incremento percentuale registrato dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione. Tali compensi rivalutati devono essere, quindi, sommati ed il risultato diviso per il numero di anni di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.


La tabella n. 1 viene anche utilizzata per il calcolo dei trattamenti liquidati dal Fondo Specialisti Ambulatoriali con il medesimo sistema del Fondo dei Medici di Medicina Generale; ciò accade quando la data di cessazione del rapporto sia anteriore di più di 10 anni rispetto a quella di decorrenza della pensione.
Tra l’altro, quest’anno potrebbe essere l’ultimo in cui la rivalutazione dei compensi viene effettuata in misura integrale. L’esigenza di mantenere le gestioni in equilibrio per un periodo almeno trentennale, in funzione del disposto di cui all’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), probabilmente determinerà nel prossimo futuro una riduzione dell’attualizzazione dei compensi dal 100% al 75%, in analogia a quanto già avviene per il Fondo di previdenza generale.

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