La legge 53/2000 e la legge Finanziaria per il 2001 (legge 388/2000, art. 80 comma 2) introducono l'opportunità, per i genitori di persone con disabilità grave, di usufruire di due anni di congedo retribuiti.
La condizione di gravità può essere dimostrata esclusivamente con una specifica attestazione rilasciata dalla Commissione medica di accertamento, presente in ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL). L’attestazione non può essere sostituita da una autocertificazione, e non sono validi gli altri certificati di invalidità civile, sia essa parziale oppure totale.
Hanno diritto di usufruire dei due anni di congedo i genitori naturali o adottivi, oppure, se questi sono invalidi a loro volta, i fratelli o le sorelle della persona disabile grave.
Agli affidatari di persone con handicap sono stati riconosciuti gli stessi diritti dei genitori naturali o adottivi: beneficiano quindi sia dei permessi lavorativi previsti dalla legge n. 104/92, sia del congedo retribuito dei due anni. Il congedo di due anni spetta alternativamente alla madre o al padre ed è frazionabile nel tempo (non può essere cioè utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori).
I congedi a favore dei lavoratori con un figlio disabile grave, minorenne o maggiorenne, spettano anche nel caso in cui l'altro genitore non lavora, ma è richiesta la convivenza con i genitori. Se il figlio disabile grave non è convivente i congedi lavorativi spettano solo se sussiste il requisito della continuità ed esclusività dell'assistenza.
I congedi di due anni sono retribuiti entro l'importo massimo annuo di euro 36.151,98 (lire 70.000.000) e un limite giornaliero di euro 99,05 (lire 191.780).
Questa disposizione normativa comincia ad essere conosciuta dai medici e dagli odontoiatri a rapporto d’impiego (ospedalieri e dipendenti di case di cura), i quali nella maggior parte dei casi utilizzano il biennio di astensione a ridosso del collocamento in quiescenza, come una sorta di pensione di anzianità o di vecchiaia anticipata, giovandosi del mantenimento delle condizioni economiche e della misura dei contributi previdenziali preesistenti all’astensione medesima.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
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