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Separazione di fatto tra coniugi e diritto all'integrazione al minimo di pensione Inps

Previdenza Giovanni Vezza | 11/05/2010 15:24

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con recente sentenza del 31.12.2009, ha riconosciuto il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione ad una pensionata, separata di fatto (non legalmente) dal coniuge (di cui aveva perso "ogni traccia" in quanto residente in un’altra città) da oltre 43 anni, statuendo che, ai fini della determinazione del limite reddituale per il diritto alla integrazione al trattamento minimo della pensione, debba essere escluso il reddito del coniuge separato di fatto, laddove tale separazione sia comprovata da una specifica certificazione anagrafica.

La sentenza presenta aspetti particolarmente interessanti, in quanto, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, è stata in grado di superare la formulazione letterale della norma, rendendola più "vicina" alla ratio della norma stessa sul trattamento minimo della pensione, ed attribuendo maggiore importanza e protezione a situazioni di fatto che risultino essere meritevoli di tutela secondo lo stato attuale della sensibilità socio-culturale. D'altronde, una contraria interpretazione avrebbe solo penalizzato il soggetto più debole, titolare di un modestissimo reddito personale, determinando un risultato opposto a quello inequivocabilmente voluto dal legislatore.
 

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