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Manovra Tremonti e decorrenza delle pensioni derivanti da totalizzazione contributiva

Previdenza Giovanni Vezza | 14/09/2010 09:42

Con l’introduzione della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto legge n. 78/2010, risulta modificato anche il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione. Com’è noto, la totalizzazione è quel particolare istituto giuridico che consente di sommare gratuitamente spezzoni contributivi versati presso enti pensionistici diversi ai fini dell’ottenimento di un’unica pensione, generalmente però calcolata secondo criteri peggiorativi rispetto a quelli in uso per il concorrente istituto della ricongiunzione.

In particolare, si rileva che, in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (art. 12, comma 3). In buona sostanza, anche alla totalizzazione, che riguarda i liberi professionisti, viene applicata la cosiddetta finestra scorrevole di 18 mesi prevista per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza, per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

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Con queste modifiche, la totalizzazione, già penalizzata sul versante dell’importo della pensione, diventa ancora meno conveniente. Infatti all’Enpam non sono previste finestre per il caso di pensionamento di vecchiaia, e per le pensioni di anzianità lo slittamento della decorrenza è molto inferiore (da un minimo di 6 ad un massimo di 8 mesi dopo quello di raggiungimento dei requisiti). Il consiglio da dare, quindi, è quello di valutare sempre con estrema attenzione le diverse opzioni: molto spesso, infatti, la ricongiunzione, per quanto onerosa, può oggi offrire benefìci di gran lunga superiori alla totalizzazione, specie se la relativa domanda è stata presentata tempestivamente (cioè appena si è iniziato il rapporto di lavoro destinato a diventare definitivo).

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