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Niente indennità di maternità per il padre libero professionista

Previdenza

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, condannata al pagamento, è ricorsa in appello, contestando l’iter argomentativo seguito in primo grado, basandosi sul fatto che l’art. 70 del Testo unico sancisce che alle libere professioniste, “iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (…), è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa”. La norma, cioè, riconosce il diritto solo alle libere professioniste, e quindi alla madre, e riguarda non solo la cassa degli avvocati, ma anche altri Enti previdenziali di altre figure professionali, come i commercialisti e i consulenti del lavoro. Inoltre, l’esclusione del padre dal diritto è dovuta alla differente posizione rivestita. Per l’ente di previdenza, infatti, l’indennità di maternità “è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto che nel corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui la posizione del padre non può essere certamente considerata equivalente a quella della madre”. Dal canto suo, invece, il padre sosteneva di aver diritto alla prestazione perché la moglie, non svolgendo attività di lavoro dipendente e non avendo i requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito alcuna indennità. La Consulta ha ritenuto la questione non fondata perché non terrebbe conto del fatto che le posizioni confrontate sono differenti. La tutela da accordare a madre e padre è infatti diversa: nel primo caso, oltre al benessere delminore, bisogna tenere in considerazione anche quello della madre.

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Infatti, come si legge nella sentenza, “risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica”. D’altronde, anche l’articolo 28 del decreto legislativo 151/2001, riconoscendo al padre lavoratore dipendente il diritto all’astensione dal lavoro e alla relativa indennità “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre”, dimostra che la posizione del padre è diversa da quella della madre e che quindi può godere di tali benefici solo in casi eccezionali. In questo senso, la sentenza n. 385 del 2005, che ha riconosciuto al padre il diritto all’indennità di maternità al posto della madre, si riferisce a un caso diverso (affidamento preadottivo), in cui “non si pone l’esigenza di tutela della gravidanza e del puerperio”. Brutte notizie dunque per i medici uomini, coniugi di donne che non percepiscono l’indennità di maternità. Risulta infatti che l’Enpam, che aveva accantonato le richieste di tali medici in attesa di un intervento del legislatore sulla linea della sentenza della Consulta 385/2005, alla luce di questi nuovi sviluppi si accinga ad archiviare le domande pervenute, dando a tutte un esito negativo. 

Previdenza
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