A decorrere dal 1° gennaio 2012 per le donne del pubblico impiego iscritte all’INPDAP il requisito anagrafico per essere collocate in pensione di vecchiaia aumenta a 65 anni. Per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti contributivi e anagrafici prima del 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, diverse fattispecie:
se il requisito anagrafico di 60 anni di età , congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, è stato maturato entro il 31 dicembre 2009, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la finestra di accesso prevista risulta già superata;
se il requisito anagrafico di 61 anni di età, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, è stato maturato entro il 31 dicembre 2010, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre trimestrali previste dalla legge 247/07;
se il requisito anagrafico di 61 anni di età, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, viene raggiunto entro il 31 dicembre 2011, il trattamento pensionistico ha decorrenza trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile).
Si ricorda che nel regime INPDAP il trattamento di vecchiaia è subordinato al possesso, oltre che del requisito anagrafico sopra specificato, anche del requisito contributivo pari a 20 anni per le pensioni calcolate con il sistema retributivo ed a 5 anni per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Per coloro che sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto regime misto, (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente), sarà possibile accedere alle prestazioni con i requisiti di anzianità contributiva previsti per il sistema retributivo, a meno di espressa opzione per il sistema contributivo integrale. Nell’ambito degli iscritti alla Fondazione E.N.P.A.M., la manovra economica esplica i propri effetti esclusivamente per la categoria dei medici transitati alla dipendenza (e provenienti dalla specialistica ambulatoriale, dall’emergenza territoriale, dalla medicina dei servizi e in piccola parte anche dalla continuità assistenziale.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
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