La totalizzazione è, com’è noto, lo strumento che dà facoltà all’assicurato di cumulare i periodi contributivi maturati in differenti forme di assicurazione obbligatoria, non coincidenti e di durata non inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. La totalizzazione non è consentita nel caso si sia già titolari di un trattamento pensionistico. L’Inps tuttavia, acquisendo il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha determinato che la presenza di una pensione estera non preclude l’attivazione dell’istituto della totalizzazione previsto dalla legislazione nazionale, poiché l’incompatibilità persiste solo nel caso di titolarità di pensioni in un regime nazionale.
Precisa, inoltre, l’Inpdap che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo (ai sensi dell’art.1, comma 2, del decreto legislativo 42/2006), sono da valutare anche i periodi contributivi maturati in ambito U.E.. I periodi esteri debbono essere conteggiati a prescindere dal limite di tre anni, il quale è da considerare esclusivamente per la contribuzione nazionale, rispettando invece il minimale contributivo per l’accesso alla totalizzazione in regime internazionale, che è di un anno secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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