Chi nel corso del tempo ha avuto a che fare con la pensione dei medici e soprattutto dei medici ospedalieri lo sa molto bene: mai cessare dal lavoro dipendente in ospedale senza avere maturato il diritto a pensione! L’Inpdap, infatti, salvo il caso della prosecuzione volontaria della contribuzione (particolarmente onerosa, limitata nel tempo e comunque soggetta a specifiche limitazioni) si è sempre fino ad oggi rifiutato di pagare la pensione a quanti non fossero in possesso dei requisiti prescritti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al soggetto cessato dal rapporto a 58 anni, anche se aveva 20 anni di contributi, non serviva a nulla aspettare ad esempio il 65° anno di età, sperando di avere la pensione dall’Inpdap: l’Istituto infatti eccepiva la mancata attualità della posizione contributiva rifiutando l’erogazione del trattamento.
La strada spesso consigliata in questo caso era la costituzione della rendita vitalizia ex legge 322/1958; in pratica si trasferivano gratuitamente i contributi dall’Inpdap all’Inps e quest’ultimo ente erogava comunque una pensione (cosiddetta pensione differita) al compimento del 65° anno di età (ovvero al 60° anno per le donne). Ma sono state proprio le donne a decretare la fine della legge 322. Infatti essa avrebbe potuto rappresentare una sorta di comodo salvagente per le dipendenti pubbliche (anche ad esempio i medici ospedalieri) che dal 2012 saranno costrette ad andare, come i colleghi maschi, in pensione a 65 anni. Per aggirare la norma avrebbero infatti potuto trasferire i contributi all’Inps e mantenere a soli 60 anni il diritto alla pensione di vecchiaia. Ecco perché la recente manovra finanziaria, attuata con il decreto legge 78 e con la legge di conversione 122 del 31 luglio 2010, ha abrogato la legge 322/1958 a partire dal 31 luglio 2010. Non è quindi più possibile per i medici dipendenti pubblici chiedere il trasferimento gratuito dei contributi all’Inps, fatta ovviamente eccezione per coloro che abbiano presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della legge.
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Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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