L’INPS, con il messaggio n. 3989 del 16 febbraio scorso e la circolare n. 45 emanata in data 4 marzo 2011, ha definito alcuni punti importanti del nuovo processo di attribuzione dell’invalidità civile e della sua gestione. Questo il procedimento organizzativo rinnovato dalla predette circolari: la ASL di riferimento della persona disabile accerta le condizioni di disabilità e poi effettua controlli periodici per verificare la permanenza dello status di invalido. Il Comitato tecnico all’interno dei Centri per l’impiego effettua, dopo la valutazione della ASL, una valutazione delle residue capacità lavorative e predispone controlli periodici finalizzati all’inserimento in quota obbligatoria.
Infine la commissione medica, integrata da un medico dell’INPS e dal comitato tecnico presso i centri dell’impiego, elabora tutti i dati raccolti e determina la capacità globale per il collocamento lavorativo del disabile, che viene comunicata a quest’ultimo entro 4 mesi.
Pertanto, le domande per il “collocamento mirato” dei disabili nel mondo del lavoro possonoessere presentate da alcune categorie precisamente individuate: dai disabili già in possesso di verbale di accertamento; dai soggetti che non hanno ancora effettuato l’accertamento sanitario; dai disabili con sintomatologia aggravata o migliorata che fanno domanda di revisione delle condizioni di disabilità. Sulla base delle decisioni dell’Inps più sopra citate, si possono qui di seguito riassumere le principali novità introdotte nel processo di riconoscimento dello status di invalido civile:
- La limitazione nel numero dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
- L’impossibilità di alternarsi tra più beneficiari nel fruire dei permessi di assistenza, in quanto possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore, con la sola eccezione nei riguardi dei genitori di figli con disabilità grave.
-Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
-Il diritto per il lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
-La decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
-La costituzione di una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici relativi a questo status.
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Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
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