L’INPS con circolare dello scorso dicembre n. 138 specifica che per un corretto esercizio del diritto di opzione tra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente struttura dell’INPS apposita richiesta scritta, da cui risulti, in modo non equivoco, la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità, entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Tale caso riguarda i lavoratori che diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposta diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione o recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
Tutto ciò viene precisato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.
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Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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