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Come cambia la previdenza dei medici: analisi dettagliata di tutte le novità introdotte dalla manovra categoria per categoria e i consigli su come comportarsi (prima parte)

Previdenza Redazione DottNet | 14/01/2012 16:14

Pubblichiamo una guida completa sulle novità introdotte dalla riforma pensionistica, dedicata esclusivamente ai medici, sia di medicina generale che dipendenti. Il vademecum è stato curato dall’avvocato Giovanni Vezza, nostro consulente ed esperto di problemi previdenziali nonché funzionario dell’Enpam. I testo è completato dall’analisi dei vari scenari e da una serie di suggerimenti su come comportarsi per non subire eccessive penalizzazioni economiche e professionali, consigli destinati soprattutto a coloro che si trovano in una situazione contributiva intermedia.

 

COME CAMBIA LA PREVIDENZA DEI MEDICI

 

 

La previdenza dei medici, come quella di tutti gli italiani, sta cambiando in modo radicale. Gli scenari sono però diversi a seconda delle categorie interessate: per i dirigenti medici e i professionisti dipendenti delle case di cura (iscritti all’ex Inpdap e all’Inps), il 1° gennaio 2012 ha fatto il suo ingresso il nuovo calcolo con il sistema contributivo pro rata e si sono pesantemente inaspriti i requisiti per l’accesso al pensionamento. In questo caso, tutti i tasselli sono al loro posto e la riforma è già legge (precisamente la legge 214/2011, che ha convertito il decreto-legge 201/2011).

 Convenzionati e liberi professionisti

Per i convenzionati ed i liberi professionisti iscritti all’Enpam, che da sempre adottano un sistema di tipo reddituale (calcolato cioè sui compensi ricostruiti dalla contribuzione versata), il cantiere è ancora aperto, perché la legge 214 ha modificato in peggio le già pesanti condizioni imposte alle Casse, con il rischio di vanificare le riforme che si erano già faticosamente costruite e che dovevano entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

 Mmg e dipendenti

Non è certo possibile in questa sede dare conto dettagliatamente di come cambieranno le carte di tutte le cinque gestioni dell’Ente. Per ora, rinviando ad approfondimenti successivi le altre, ci soffermiamo su due categorie particolarmente numerose: quella dei medici di medicina generale iscritti all’Enpam (quasi 69.000 professionisti) e quella dei medici dipendenti (circa 150.000 unità).

 

 

  1. IL RIORDINO DEL FONDO ENPAM DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE.

 

Come è ormai noto, l’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato il disposto dell’art. 3, comma 12, della legge 335/1995, obbligando gli Enti di previdenza privati a ricondurre la stabilità delle gestioni entro un arco temporale più ampio, pari a 30 anni, in luogo dei previgenti 15. In merito ai parametri da utilizzare per la determinazione della citata stabilità trentennale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha a suo tempo rappresentato all’Enpam che, in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 22 aprile 2009 con il Ministero dell’Economia, “si è convenuto di adottare, come indicatore, l’anno in cui il saldo corrente, dato dalla differenza fra le entrate totali e le uscite totali, assume strutturalmente valore negativo”. Quindi, in buona sostanza, se da un lato i Ministeri vigilanti non avevano ritenuto prudenziale il considerare come indicatore l’anno di azzeramento del patrimonio, dall’altro lato il riferimento ad un passivo strutturale consentiva di ritenere che fosse possibile per alcuni anni attingere al patrimonio per far fronte all’erogazione delle prestazioni pensionistiche, purché in tali anni la consistenza di tale patrimonio fosse in grado di garantire la riserva legale di cinque annualità delle pensioni in essere nel medesimo periodo.

 

Al fine di rispettare questa prescrizione legislativa, è stato predisposto il riordino della disciplina regolamentare della gestione, secondo le seguenti linee di intervento:

 

 

 

 

  1. innalzamento graduale dell’età di vecchiaia, come di seguito indicato:

 

Fino al 31.12.2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dal 2018 in poi

65 anni

65 anni e

6 mesi

66 anni

66 anni e

6 mesi

67 anni

67 anni e

6 mesi

68 anni

 

Si tratta dell’età prevista all’art. 7, comma 1 del Regolamento del Fondo.

L’innalzamento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia è una delle leve generalmente più utilizzate per la stabilizzazione delle gestioni previdenziali, come dimostra anche la recente manovra statale che porta – a regime – tale età a 67 anni. L’ulteriore lieve incremento proposto dall’Enpam è da un lato giustificato dal diverso momento di ingresso dei medici nel mondo del lavoro (generalmente posticipato rispetto alle altre categorie), che tra l’altro determina una maggior propensione a proseguire il rapporto fino a tarda età, e dall’altro controbilanciato dall’ampia flessibilità mantenuta per il pensionamento di anzianità (ancora possibile a 58 anni con 35 anni di contributi e a 40 anni di contribuzione con qualunque età).

L’elevazione graduale adottata, di sei mesi per ogni anno solare, è stata concepita per evitare, nei confronti degli interessati, uno spiacevole effetto rincorsa: in questo modo, infatti, la maggior parte degli iscritti che attualmente si trovano in questa specifica fascia d’età potrà, anche nel periodo transitorio, conseguire i requisiti per il pensionamento senza dover necessariamente raggiungere i 68 anni.

Alla nuova età di vecchiaia saranno armonizzate anche le prestazioni previdenziali accessorie (pensioni differite, indennità di restituzione dei contributi, prestazioni per invalidità temporanea); un beneficio ulteriore si otterrà con l’allungamento del periodo per l’ammortamento dei riscatti a fini previdenziali, che oggi (fatta eccezione per l’allineamento contributivo) è possibile solo fino a 65 anni.

 

 

  1. incremento dell’aliquota contributiva con la seguente gradualità:
  2. Medici di Medicina Generale: 16,5% fino al 31.12.2014, nel 2015 aumento dello 0,5% e dall’1.1.2016 aumento di un punto percentuale per ciascun anno fino al 26% (2024);
  3. Pediatri: 15% fino al 31.12.2014, dall’1.1.2015 aumento di un punto percentuale per ciascun anno fino al 26% (2025);

 

L’aumento della contribuzione, necessario per limitare la riduzione delle future prestazioni e mantenere un adeguato tasso di sostituzione, è stato calendarizzato a partire dal 2015, al fine di tenere conto del blocco delle convenzioni, previsto dalla normativa vigente fino a tutto il 2014, nonché del tempo necessario per la contrattazione e la stipula del nuovo Accordo, che potrebbe di fatto determinare un congelamento dei compensi anche per buona parte del 2015. In buona sostanza, si è in ogni caso voluta evitare una riduzione della busta paga collegabile all’aumento del prelievo contributivo.

 

 

 

  1. utilizzo di un coefficiente di rendimento da applicare al compenso medio annuo per:
  2. Medici di Medicina Generale pari all’1,4% dal 2013 in poi, in luogo dell’attuale 1,5%;
  3. Pediatri, a partire dal 2013, calcolato in proporzione all’aliquota di contribuzione sino a raggiungere l’1,4% dal 2025 in poi;
  4. Transitati alla dipendenza: a partire dal 1° gennaio 2015, in proporzione all’aliquota di contribuzione pro tempore vigente per gli Specialisti ambulatoriali convenzionati, sino a raggiungere il 2,30% nel 2023, in luogo dell’attuale 2,90%.

 

Si tratta dei coefficienti di rendimento di cui all’art. 7, comma 5 del Regolamento in vigore, laddove è previsto che, ai fini del calcolo della pensione finale, per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo che costituisce la base pensionabile, si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata.

La riduzione del coefficiente di rendimento, imprescindibile per raggiungere i risultati attesi in termini di equilibrio della gestione, è stata comunque limitata allo 0,1% annuo, pari a regime (cioè nel 2053) ad una riduzione del 4% del tasso di sostituzione nell’ipotesi di 40 anni di contribuzione.

Per quanto attiene ai transitati alla dipendenza, il rendimento (disciplinato all’art. 3, comma 4, della specifica Appendice regolamentare), per evitare possibili sperequazioni, è allineato a regime (2,30%) a quello (proporzionalmente più vantaggioso) dei più numerosi appartenenti alla medesima categoria iscritti al Fondo Specialisti ambulatoriali.

Inoltre, a vantaggio della categoria, deve registrarsi l’impegno della Fondazione ad uniformare, all’atto della riforma regolamentare, i requisiti per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia, attualmente mutuati dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti, a quelli dei loro omologhi convenzionati, certamente più vantaggiosi.

 

 

  1. mantenimento della pensione di anzianità al raggiungimento dei 58 anni di età e 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea, ovvero al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva con qualunque età anagrafica e 30 anni dalla laurea, con l’applicazione dall’1.1.2013 di coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell’anno, come determinati su base attuariale.

I coefficienti di adeguamento in parola sono previsti all’art. 7, comma 9, primo periodo, del Regolamento, laddove è riportato che ove l’iscritto maturi i requisiti necessari per l’ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia, la pensione viene ridotta in base al coefficiente di cui alla specifica tabella, previsto per il mese di decorrenza della pensione.

La rideterminazione dei coefficienti di adeguamento in base ad un’aspettativa di vita più aggiornata rappresenta il necessario contrappeso del mantenimento di un’ampia flessibilità in uscita per i pensionamenti di anzianità. Solo con coefficienti aggiornati, infatti, il costo attuariale dell’anticipo della prestazione viene correttamente compensato in modo da garantire l’equilibrio della gestione. Va altresì precisato che i valori dovranno essere periodicamente aggiornati in funzione delle variazioni dell’aspettativa di vita, e che i coefficienti oggi proposti (scientificamente determinati dall’attuario di fiducia della Fondazione) sono solo lievemente peggiorativi rispetto a quelli attualmente in vigore.

 

 

  1. dall’1.1.2013, per coloro che a detta data hanno almeno 50 anni di età, calcolo della retribuzione media annua base, utile ai fini del calcolo della pensione, sui compensi percepiti dall’iscritto, rivalutati dall’1.1.2013 in base al 75% (in luogo dell’attuale 100%) dell’incremento percentuale dell’indice ISTAT (nel rispetto del principio del PRO-RATA);

 

L’intervento riguarda l’art. 7, comma 4, lettera b) del Regolamento del Fondo, laddove viene previsto che, ai fini del calcolo della prestazione dovuta, dopo aver ricostruito il compenso di ciascun anno dai contributi versati e dalle aliquote contributive tempo per tempo vigenti, ai fini della determinazione della base pensionabile si procede a fare una media di tali compensi annui, opportunamente rivalutati. Proprio a proposito di tale rivalutazione, testualmente si dispone che si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all’incremento percentuale – calcolato sino alla seconda cifra decimale – registrato dall’indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica tra l’anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l’anno di decorrenza della pensione.

La modifica, in sostanza, lascia invariato l’attuale sistema (rivalutazione al 100% dell’indice Istat) esclusivamente per coloro che al 1° gennaio 2013 abbiano meno di 50 anni di età, cioè per gli iscritti nati dal 2 gennaio 1963 in poi; per gli iscritti più anziani, invece, a partire dal 2013, i redditi saranno rivalutati al 75% di detto indice. La diversificazione della rivalutazione consente di introdurre un meccanismo premiante in favore degli iscritti più giovani, che rappresentano la categoria maggiormente penalizzata dalla riforma, con rendimenti meno elevati a fronte di un prelievo contributivo via via più consistente; d’altra parte, la riduzione del 25% dell’indicizzazione dei redditi, applicandosi solo sulle annualità future, concretizza una spiccata gradualità, che di fatto consentirà una progressiva armonizzazione fra le prestazioni degli infracinquantenni e degli ultracinquantenni.

A titolo informativo, va inoltre ricordato che la rivalutazione dei compensi al 75% dell’indice Istat non costituisce una novità assoluta per i Fondi Enpam, essendo già da tempo applicata presso la “Quota A” del Fondo di previdenza generale e presso il Fondo della libera professione, oltre che presso il Fondo Specialisti esterni, per la quota eccedente una certa soglia di reddito.

 

 

  1. dall’1.1.2013 applicazione di una maggiorazione del 20% dell’aliquota di rendimento pro-tempore vigente, per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età di vecchiaia, in luogo del’attuale 100%.

 

La nuova disposizione viene a modificare l’art. 7, comma 9, secondo periodo del Regolamento del Fondo, laddove è attualmente previsto che ove l’iscritto maturi i requisiti per il trattamento ordinario ad una età superiore a 65 anni, le aliquote di rendimento annuorelative agli anni di contribuzione successivi al 65° anno di età e fino e non oltre il 70° anno di età corrispondenti ad attività effettuata o allineata dopo il 1° agosto 2006, si applicano in misura doppia.

In buona sostanza, le attuali maggiorazioni previste per gli attuali ultrasessantacinquenni si riducono dal 100% al 20%; tale riduzione è motivata dal fatto che già da tempo tali maggiorazioni, pur aumentando notevolmente il costo delle prestazioni e costituendo quindi un elemento di squilibrio del sistema, non rappresentano un reale incentivo alla permanenza in servizio, dato il costante aumento dei pensionamenti di anzianità. Il progressivo incremento dell’età di pensionamento di vecchiaia, che passerà a regime da 65 a 68 anni, le renderà inoltre sempre meno influenti sull’importo finale della prestazione. Per converso, al fine di contenere un ulteriore contrazione dell’età media di pensionamento, si è ritenuto di mantenere un sia pur limitato meccanismo premiale, nella misura massima sostenibile dal sistema.

 

 

Occorre a questo punto però focalizzare l’attenzione sul significativo elemento di novità, rappresentato dal Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, che al comma 24 dell’art. 24 testualmente prevede:

 

In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.

 

L’elemento più pesante della nuova disciplina è rappresentato dal fatto che dalla dizione letterale della norma, peraltro confermata dai contatti informali intercorsi con i tecnici del Ministero del Lavoro, la stabilità delle gestioni sembrerebbe valutabile esclusivamente sulla base del saldo previdenziale (differenza fra entrate contributive ed uscite per prestazioni), senza tenere conto in alcun modo dei rendimenti e del valore delle riserve patrimoniali.

 

Va peraltro rilevato che il testo del comma in questione, come innovato (su iniziativa dell’Adepp) dal maxiemendamento governativo in sede di conversione del citato decreto legge, è stato modificato nel senso di concedere alle casse di previdenza private ulteriori 90 giorni per la deliberazione degli interventi prescritti: in buona sostanza, quindi, le misure di riequilibrio dovranno essere adottate entro e non oltre il 30 giugno 2012. Alla Camera dei Deputati è stato inoltre accolto dal governo l’ordine del giorno alla manovra, che consentirà di tenere conto dell’andamento tendenziale nell’assicurare saldi positivi a 50 anni; in questo ambito, l’Esecutivo ha però manifestato la propria contrarietà a prendere in considerazione il valore del patrimonio mobiliare ed immobiliare all’interno del calcolo volto a dimostrare la presenza dell’equilibrio prescritto, espungendo dall’ordine del giorno il passaggio che espressamente prevedeva tale possibilità.

 

L’Enpam, di concerto con l’Adepp, rimane impegnato ad assumere ogni ulteriore iniziativa, sia a livello parlamentare che ministeriale, per emendare ovvero autenticamente interpretare le disposizioni sopra riportate, in senso ovviamente più favorevole per gli Enti di previdenza privati. Qualora comunque il quadro normativo di riferimento non dovesse registrare cambiamenti significativi in tempo utile, sarà verosimilmente necessario, per rispettare i nuovi parametri legislativi, effettuare interventi ancora più incisivi su alcuni degli ambiti più sopra illustrati.

 Come comportarsi

Ma come debbono comportarsi nel concreto i medici di famiglia che sono in mezzo al guado? Chi non raggiungerà nel corso del 2012 i 58 anni di età ovvero i 40 anni di anzianità contributiva non può fare nulla se non attendere serenamente gli eventi continuando la propria attività. 

Per tutti gli altri, il consiglio è sempre quello di privilegiare le prospettive professionali rispetto a quelle previdenziali. E questo per due motivi: la pensione già maturata comunque non si riduce (se non per il lieve aumento delle penalizzazioni per il ritiro anticipato) ed il sistema contributivo (se davvero si fosse poi costretti ad introdurlo) non è poi così penalizzante come lo si dipinge, specie se poi lo si applica per un numero limitato di anni. Insomma, se si ha in mente di lavorare almeno fino a 68 anni, la pensione di domani sarà comunque sensibilmente maggiore di quella maturata oggi, anche se non così ricca come quella risultante dalle regole attuali.

 

Gli unici che forse potrebbero anticipare il loro pensionamento per evitare qualche lieve riduzione dell’assegno sono coloro i quali, avendo meno di 65 anni nel 2013, avevano calendarizzato una loro uscita dal lavoro nel biennio 2013/2014. Per costoro (e solo per loro) potrebbe essere utile una cessazione dal rapporto il 31 dicembre 2012 (lettera di dimissioni alla Asl di riferimento entro il 31 ottobre 2012).

 

Per avere elementi più precisi, sarà comunque necessario attendere i successivi sviluppi della normativa in materia

 

(continua domani).

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