Irap sì o Irap no? Il dilemma affligge i medici di base che spesso in opinioni contraddittorie si sono sentiti consigliare di non pagare l’Irap non avendo alle spalle una struttura organizzata. Sulla questione interviene adesso la Commissione tributaria secondo la quale il medico di base che utilizza beni strumentali, corrisponde compensi a terzi per prestazioni non occasionali e sostiene spese per immobili è tenuto a versare l'Irap.
Il principio è contenuto nella sentenza n. 39/28/13 del 25 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha affermato che il professionista, esercente la professione di medico di base, il quale svolge abitualmente tale professione in un ambito autonomo rispetto a quello domestico deve pagare l'Irap. Com'è noto l'Irap, imposta a carattere reale e non deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ha come presupposto l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell'imposta, istituita dal dlgs n. 446/1997, pertanto, è che l'attività sia svolta mediante una «organizzazione autonoma» e l'accertamento dell'assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l'esclusione dal pagamento dell'imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile. Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap, affermando, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell'espletamento dell'attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, anche in assenza di organizzazione. In particolare, la Cassazione, pronunciandosi su un caso analogo, ha affermato l'assoggettamento ad Irap di un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, ravvisando i presupposti essenziali circa l'esistenza di una organizzazione come presupposto impositivo dell'imposta in esame (Cass, ord. n. 17598/ 2011). Nella fattispecie in esame il soggetto, di professione medico di base, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso dell'Irap versata per alcuni anni di imposta, rilevando di non avvalersi nell'esercizio della sua professione di alcuna «autonoma organizzazione».
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Fonte: italia oggi
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