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Cassazione, se il medico non si dissocia è responsabile di omicidio

Professione

Le motivazioni (clicca qui per scaricare il documento completo) della suprema Corte non lasciano dubbi sul comportamento che deve avere il professionista: "Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore". Ed in seguito a questa sentenza (26966/2013) è stato rigettato il ricorso di un medico condannato per omicidio colposo per la morte di un paziente deceduto in seguito ad arresto cardiocircolatorio. L’uomo, dopo un’occlusione intestinale, fu dimesso senza aver verificato la presenza di residui di bario somministrato per condurre esami radiologici. Qual è dunque la responsabilità del sanitario? Secondo la Cassazione il medico non ha esaminato la cartella clinica del paziente, sottoposto ad un importante intervento, cosa che invece gli avrebbe permesso di capire le ragioni che ne impedivano le immediate dimissioni. Il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.  "Tenuto conto degli interessi primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure e attenzioni al paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica", spiega la sentenza.  Per i giudici, inoltre, avendo preso parte alla visita collegiale, "il medico ebbe a disposizione tutti i dati clinici del caso raccolti in cartella, potendosi così rendere conto dell'inopportunità dell'immediata dimissione". La responsabilità per colpa, quindi, sorge già quando il medico, partecipando alla visita collegiale, dispone di tutte le informazioni e i dati clinici relativi alle condizioni di salute del paziente, cioè di tutti i dati che avrebbero consentito di segnalare l'inopportunità delle dimissioni ed il rischio di successive complicazioni.  E' necessario quindi manifestare il proprio dissenso alle dimissioni per non incappare nella responsabilità prevista dal principio contenuto nell'art. 40 del Codice penale: "Equivale a cagionare un evento non impedirlo se si ha il relativo obbligo giuridico".

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Fonte: Cassazione

Professione
Commenti
AP
Angelo Prunas
Qualsiasi persona, a conoscenza di un danno, tace e non interviene, diventa a sua volta un danneggiatore.Trovo esatta la sentenza. Buona sera a Voi.
Rispondi
27/06/2013 17:53
SA
Salvatore Alaimo
bene!Allora,visti i tempi che corrono,consiglio a tutti i Colleghi ospedalieri di firmare un modulo di dissenso da decisioni prese dall'equipe contestualmente all'inizio di ogni giornata lavorativa:meglio prevenire che curare,no?
Rispondi
27/06/2013 11:47

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