Ancora una sentenza della Cassazione che chiarisce, ove mai ce ne fosse necessità, la posizione di coloro che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal primo gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991.
“La Cassazione civile, sez. lavoro del 9 ottobre 2013, n. 22972 prevede che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata attuata avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999”. In pratica, come conferma l’avvocato Scagliotti del Cimoasmd, la suprema Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’ottobre 2010 che di fatto aveva rigettato la domanda di alcuni ex specializzandi, sia perché i documenti prodotti non erano presenti al momento della decisione, sia per la decorrenza del termine di prescrizione, accogliendola invece per altri. Secondo la Cassazione la decisione del giudice di Appello era errata perché non aveva consentito di depositare nuovamente i documenti prodotti che erano stati smarriti in Corte d’Appello. Sul secondo punto, quello più rilevante, la Corte si è uniformata all’orientamento predominante che stabilisce che la prescrizione è decennale e decorre dalla l.
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Fonte: cimo, avv.scagliotti
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