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Cassazione, dieci anni la prescrizione per gli ex specializzandi

Professione Redazione DottNet | 05/11/2013 17:20

Ancora una sentenza della Cassazione che chiarisce, ove mai ce ne fosse necessità, la posizione di coloro che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dal primo gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991.

 “La Cassazione civile, sez. lavoro del  9 ottobre 2013, n. 22972  prevede che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata attuata avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. 370/1999”. In pratica, come conferma l’avvocato Scagliotti del Cimoasmd, la suprema Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’ottobre 2010 che di fatto aveva rigettato la domanda di alcuni ex specializzandi, sia perché i documenti prodotti non erano presenti al momento della decisione, sia per la decorrenza del termine di prescrizione, accogliendola invece per altri. Secondo la Cassazione la decisione del giudice di Appello era errata perché non aveva consentito di depositare nuovamente i documenti prodotti che erano stati smarriti in Corte d’Appello. Sul secondo punto, quello più rilevante, la Corte si è uniformata all’orientamento predominante che stabilisce che la prescrizione è decennale e decorre dalla l.

n. 370/1999, e quindi tutti i ricorrenti, avendo introdotto l’azione entro dieci anni da tale legge, vantano il diritto ad essere risarciti. Tuttavia la causa non può dirsi conclusa perché, come impongono le norme, la controversia dovrà essere riassunta in Corte d’Appello che, in diversa composizione, dovrà decidere definitivamente, ma le aspettative sono tutto sommato positive.  Molti, poi, si lamentano dell’eccessiva durata di questa vertenza, soprattutto se paragonata alle altre risolte con successo in tempi rapidi. A tal proposito va precisato “che le cause introdotte recentemente si avvalgono di una consolidata giurisprudenza che non esisteva al momento dell’introduzione del nostro giudizio, la quale si è formata proprio a seguito di quella cause che erano state intentate molto tempo fa”. Sulla lunghezza dei contenziosi, il Cimo ricorda come esempio quello deciso con sentenza 29 agosto 2013, n. 19884, che rimette anch’esso il giudizio alla Corte d’Appello e che era stato avviato 22 anni fa. 

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Fonte: cimo, avv.scagliotti

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