ll medico non è esente da colpe, se pur rispettando le linee guida, risulta negligente. Lo chiarisce la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 46753 del 22 novembre 2013, che stabilisce i presupposti dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 3 della Legge 189/2012 (di conversione del decreto).
La nuova norma stabilisce che evita di incorrere in responsabilità penale per colpa lieve il sanitario che osserva le linee guida nell’eseguire l’intervento sul paziente.
Tuttavia, precisano i giudici, la suddetta abolitio criminis non opera in maniera indiscriminata, dovendo il medico, per essere ‘scriminato’, dimostrare di aver osservato le leges artis, vale a dire le regole di protocollo accettate e condivise dalla migliore scienza medica. Inoltre, precisano i giudici di legittimità, le suddette regole valgono comunque ad esonerare il sanitario per le sole ipotesi di negligenza o imprudenza. Nel caso di specie il reato contestato agli imputati (lesioni colpose, per avere l’intervento eseguito causato al paziente la lesione del nervo radiale) risulta comunque prescritto, ma la sentenza di condanna è comunque efficace ai fini civili. I giudici di legittimità si soffermano quindi ulteriormente sulla portata della norma del decreto Balduzzi invocata. La limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve, osserva il Collegio, opera soprattutto per le condotte professionali conformi alle linee guida che contengono regole di perizia, ma non risulta estesa agli errori diagnostici che si rivelano come connotati da negligenza ed imprudenza; inoltre, le stesse regole per avere effetto scriminante non devono risultare ispirate unicamente alle esigenze di contenimento dei costi delle strutture asl, avendo il sanitario il dovere di disattenderle se mettono l’ammalato in pericolo.
Fonte: diritto.it
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