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Specializzandi in farmacia: non sono equiparati ai medici

Professione Redazione DottNet | 23/02/2015 16:33

I laureati “non medici”, come i farmacisti, al contrario dei loro colleghi che beneficano delle scuole di specializzazione assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale, pur essendo vincitori di concorso non godono della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali.

Gli specializzandi “non medici” del settore sanitario, come i farmacisti, pur avendo tutti gli obblighi e doveri dei colleghi medici, non hanno diritto ad uguale riconoscimento, né economico, né in termini di diritti fondamentali. Come si sa i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l’intera durata del corso, nonché di un trattamento economico e di una copertura previdenziale. I laureati “non medici”, invece, altrettanto vincitori di concorso, non beneficiano della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, e sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali.
 


Questi specializzandi con in prima fila i farmacisti (ma ci sono anche veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, fisici, psicologi e laureati appartenenti ad ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell’area medica), ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell’area sanitaria, rivendicano, da tempo, l’applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

368, e successive modificazioni. In sostanza: lo stesso riconoscimento economico riservato agli specializzandi medici. “Attualmente – afferma l’avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti – non sussiste alcuna equiparazione giuridica delle categorie degli specializzandi medici e dei non medici, in quanto a questi ultimi non viene riconosciuto il diritto ad ottenere un trattamento economico normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch’essi ammessi ad un scuola di specializzazione”.


 

Ciò, nonostante gli specializzandi laureati in discipline diverse da medicina e chirurgia svolgano, al pari dei propri colleghi specializzandi medici, un impegno eguale a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno e la partecipazione alla totalità delle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la scuola di specializzazione. Questo implica quindi una frequenza giornaliera, lo svolgimento di turni obbligatori, la partecipazione attiva in reparto, in molti casi essenziale per il regolare funzionamento delle attività di laboratorio, e, comunque all’efficienza del dipartimento o dell’ospedale di riferimento. Emergono, però, diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie, seppure dal decreto ministeriale dell’1 agosto 2005 si evinca un’assoluta equiparazione, atteso il riconoscimento del diritto all’inquadramento dell’attività svolta da soggetti specializzandi mediante uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa corresponsione di un trattamento economico. Di conseguenza, la medesima disciplina organizzativa, con l’individuazione, peraltro, di un Osservatorio Nazionale unico per le discipline mediche e non mediche.


 

Ne consegue – prosegue l’avvocato Pellegrini Quarantotti – che tutti gli specializzandi non medici che hanno frequentato o stanno frequentando la scuola di specializzazione possono agire in giudizio per vedersi riconosciuto lo stesso trattamento contrattuale ed economico di formazione specialistica riservato agli specializzandi medici”

 

 

Fonte: Online news

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